Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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2.2 Adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP e misure compensative
• L'aliquota minima di conversione è adeguata alla speranza di vita e alle performance basse dei mercati finanziari.
• L'aliquota minima di conversione è progressivamente ridotta dal 6,8 al 6 per cento sull'arco di quattro anni.
• L'aumento del capitale di risparmio permette di mantenere il livello delle rendite LPP.
• Il Fondo di garanzia LPP interviene nel caso delle persone che non hanno più abbastanza tempo per aumentare nella misura necessaria il loro capitale di risparmio.
• La deduzione di coordinamento è ridefinita in modo da migliorare la previdenza dei lavoratori a basso reddito, occupati a tempo parziale o che hanno più datori di lavoro.
• Le aliquote degli accrediti di vecchiaia sono modificate in modo da eliminare l'aumento dei costi previdenziali dei lavoratori oltre i 55 anni.
L’aliquota di conversione è utilizzata per calcolare l’importo della rendita della previdenza professionale. In generale, si applica nei piani con primato dei contributi basati sull’alimentazione di un avere di vecchiaia e quindi all’assicurazione obbligatoria secondo la LPP. L’aliquota di conversione determina l’entità della rendita annua ovvero stabilisce come dividere l’avere di vecchiaia per stabilire le rendite annuali. Supponiamo che, al termine della carriera lavorativa, un assicurato disponga di un avere di 500 000 franchi. Se l’aliquota di conversione ammonta al 6,8 per cento, egli riceverà una rendita annua di 34 000 franchi (500 000 fr. x 6,8 : 100).
Per la parte obbligatoria della previdenza professionale, la legge stabilisce un’aliquota minima di conversione. Per il 2013, l’aliquota minima è del 6,85 per cento per gli uomini all'età di 65 anni e del 6,8 per cento per le donne all'età di 64 anni. Dal 2014, l’aliquota minima di conversione ammonterà al 6,8 per cento sia per gli uomini che per le donne. Per la parte sovraobbligatoria della previdenza professionale, la fissazione dell'aliquota di conversione è di competenza dell'organo supremo (paritetico) degli istituti di previdenza.
I due parametri fondamentali considerati per il calcolo dell’aliquota di conversione sono la speranza di vita e il tasso d’interesse tecnico. La determinazione di questi parametri si scontra ad alcune difficoltà, insite in particolare nel materiale statistico e finanziario a disposizione e nelle proiezioni per il futuro.
Il tasso di interesse tecnico su cui si basa l'aliquota di conversione proposta dalla riforma fa riferimento al rendimento atteso dagli istituti di previdenza per gli anni a venire, con un margine per consentire la costituzione di accantonamenti tecnici e per finanziare i costi connessi alle rendite da versare. La definizione del tasso di interesse tecnico presenta tuttavia alcune difficoltà, dato che il futuro andamento dei mercati finanziari è incerto. Nel corso dell’ultimo decennio, gli istituti di previdenza non hanno potuto realizzare il rendimento del 5 per cento circa previsto nel calcolo dell’aliquota di conversione attualmente vigente (6,8 % per uomini e donne dal 2014 in poi). I tassi di interesse stagnano ancora a livelli molto bassi (le obbligazioni della Confederazione a 7 anni hanno attualmente un rendimento dello 0,73 %, stato a