Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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La soluzione decentralizzata, invece, non sollecita finanziariamente tutti gli istituti, ma soltanto quelli che assicurano esclusivamente le prestazioni LPP oppure prestazioni di poco superiori. Non tutti questi istituti sarebbero però in grado di sostenere i costi del mantenimento del livello delle prestazioni, sia perché la struttura d'età non permette loro di ripercuotere i costi sugli assicurati attivi, sia perché il datore di lavoro non ha risorse sufficienti per effettuare i necessari conferimenti.

Il presente avamprogetto prevede pertanto una soluzione centralizzata. La funzione di organo centrale sarà attribuita al Fondo di garanzia LPP, che verserà i sussidi. Questi saranno finanziati secondo il sistema di ripartizione dei capitali di copertura attraverso contributi di tutti gli istituti di previdenza registrati. Questo approccio non è nuovo nel sistema del secondo pilastro, poiché oggi il Fondo di garanzia sovvenziona già gli istituti di previdenza che presentano una struttura d’età sfavorevole. Il Fondo dovrà semplicemente aumentare i contributi che riscuote attualmente presso gli istituti di previdenza.

La durata di questa misura sarebbe limitata a un periodo transitorio di circa 25 anni (il tempo che dovrà trascorrere affinché tutte le persone che avranno 40 anni o più al momento dell’entrata in vigore della riforma giungano al pensionamento). Gli istituti di previdenza potranno accollare agli assicurati e ai datori di lavoro i contributi da versare al Fondo di garanzia LPP.

Per calcolare il diritto ai sussidi, gli istituti che attuano l'assicurazione obbligatoria dovranno tenere due conti testimone per ciascun assicurato appartenente alla generazione di transizione.

Conto testimone «nuova LPP»

Con l’entrata in vigore della riforma, per la tenuta di questo conto testimone varranno criteri adeguati alle modifiche di legge, in particolare la nuova definizione del salario coordinato, i nuovi accrediti di vecchiaia e la nuova aliquota minima di conversione.

Conto testimone «vecchia LPP »

Dopo l'entrata in vigore della riforma, questo conto testimone continuerà a essere tenuto applicando gli attuali parametri, ossia la deduzione di coordinamento, l'aliquota di conversione e gli accrediti di vecchiaia oggi vigenti. Si dovrà tuttavia tener conto del progressivo aumento dell'età di riferimento delle donne.

Lo sdoppiamento del conto testimone comporterà un certo onere amministrativo supplementare per gli istituti di previdenza interessati, ma grazie ai mezzi tecnici oggi disponibili esso dovrebbe risultare piuttosto contenuto. Il conto testimone «vecchia LPP» dovrà essere tenuto fintanto che sarà attuata la misura in favore della generazione di transizione.

Quando si verificherà un evento assicurato per una persona appartenente alla generazione di transizione, l’istituto di previdenza dovrà determinare la rendita sulla base del conto testimone «vecchia LPP» e confrontarla con la rendita prevista dal regolamento (la rendita sulla base del conto testimone «nuova LPP» deve essere garantita). Se la prima è superiore alla seconda, la differenza sarà compensata all’assicurato attraverso un sussidio che il Fondo di garanzia LPP verserà all’istituto di previdenza. L’importo del sussidio corrisponderà al valore attuale della differenza tra le rendite, determinato dal Fondo secondo principi attuariali stabiliti in modo uniforme dal