Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2.1 Misure compensative
Per garantire il mantenimento del livello delle prestazioni LPP devono essere previste misure compensative. Senza queste misure, l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione al 6,0 per cento indurrebbe un calo del livello delle prestazioni dell’ordine del 12 per cento. Un calo di tale portata sarebbe inammissibile, dal momento che uno degli obiettivi principali della presente riforma consiste proprio nel garantire il mantenimento delle rendite assicurate al livello precedente. L’adeguamento dell’aliquota minima sarà dunque compensato a lungo termine con un'estensione del processo di risparmio e quindi del finanziamento della previdenza professionale. Le misure previste a tal fine sono descritte nei capitoli che seguono (v. cap. 2.2.1.1, 2.2.1.2 e 2.2.1.3).
2.2.1.1 Ridefinizione della deduzione di coordinamento
La prima misura per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione LPP consiste nel fissare la deduzione di coordinamento al 25 per cento del salario soggetto all'AVS.
Attualmente, la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale obbligatoria corrisponde ai 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (2013: fr. 24 570). La deduzione di coordinamento si applica integralmente e separatamente a ogni salario, a prescindere dal grado di occupazione. Quindi, a parità di salario, una persona che lavora per un solo datore di lavoro sarà assicurata in modo diverso da una persona che lavora per diversi datori di lavoro. Per esempio, se una persona lavora in due posti a metà tempo ciascuno, con due salari di 40 000 franchi (ossia in totale fr. 80 000), la deduzione di coordinamento fissa 24 570 franchi si applica a ognuno dei salari. La persona in questione avrà dunque due salari assicurati LPP di 15 430 franchi (fr. 40 000 – fr. 24 570), vale a dire un salario coordinato totale di 30 860 franchi. Se percepisse invece lo stesso salario da un unico datore di lavoro, il suo salario coordinato corrisponderebbe a 55 430 franchi.
La nuova regolamentazione consentirà di evitare gli inconvenienti che l'attuale deduzione di coordinamento a importo fisso causa ai lavoratori a tempo parziale, a basso reddito o con più datori di lavoro55. A parità di salario complessivo, il salario coordinato sarà identico indipendentemente dal fatto che sia conseguito presso uno o più datori di lavoro: chi consegue un salario annuo AVS complessivo di 80 000 franchi avrà dunque sempre un salario coordinato LPP di 60 000 franchi (fr. 80 000
– 25 %) e beneficerà dunque di una migliore copertura assicurativa rispetto a oggi. La modifica del sistema migliorerà soprattutto la previdenza delle donne. La nuova regolamentazione porterà però anche in generale a un aumento del salario coordinato LPP, dato che la deduzione di coordinamento massima relativa all'importo massimo del salario assicurabile, pari a 84 240 franchi, ammonterà a 21 060 franchi. Con l’aumentare del salario coordinato aumenteranno anche gli accrediti di vecchiaia accreditati al conto di vecchiaia. Diverse casse pensioni hanno già introdotto una soluzione proporzionale di questo tipo (p. es. Publica: v. art. 20 cpv. 2 del regola-
55 Circa il 7 % della popolazione attiva svolge due o più attività professionali diverse, e il 34,2 % della popolazione attiva che lavora a tempo parziale, tra cui soprattutto donne, che rappresentano una quota del 58,5 %, a fronte di un 13,8 % di uomini. Questa misura corrisponde dunque alle nuove realtà.