Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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1 Situazione iniziale

La revisione parziale dell’ordinanza sulle armi persegue i seguenti tre obiettivi:

1. verificare e adeguare il cosiddetto «elenco dei Paesi» di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi (OArm) cancellando la Croazia e il Montenegro. Non si prevedono ulteriori inserimenti nell’elenco;

2. trasmettere una copia dell’estratto del casellario giudiziale al servizio di comunicazione cantonale per combattere meglio gli abusi nell’uso delle armi (nuovo art. 18 cpv. 4 OArm);

3. adeguare l’articolo 12 capoverso 2 OArm al tenore dell’articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi (LArm) cui è subordinato per eliminare le contraddizioni esistenti.

Dal 2 luglio al 15 ottobre 2013 l’Ufficio federale di polizia ha effettuato un‘indagine conoscitiva presso i Cantoni sulla revisione parziale dell’ordinanza sulle armi. 25 Cantoni hanno presentato il loro parere. Il Cantone SZ ha espressamente rinunciato a prendere posizione in merito al progetto. Sono inoltre sei le organizzazioni, le associazioni nonché i partiti che hanno inoltrato il loro parere. I partecipanti all’indagine sono elencati al capitolo 4 del presente rapporto.

2 Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni si dice favorevole alla cancellazione della Croazia e del Montenegro dall’elenco dei Paesi nonché alla rinuncia di inserire ulteriori Paesi nell’elenco. Contro una cancellazione del Montenegro e della Croazia si esprime il Cantone SH. Quattro Cantoni suggeriscono o esigono un ampliamento dell’elenco dei Paesi (SH, SO, VD, ZG). Alcuni Cantoni inoltre propongono di consentire il possesso di armi soltanto ancora agli stranieri domiciliati in Svizzera che dispongono di un permesso di domicilio (NW, OW, UR). Tra le organizzazioni e i partiti che si sono espressi, il CP e il GSA sono favorevoli all’adeguamento dell’elenco dei Paesi. L’UDC, proTell e il Museo militare svizzero di Full sono invece contrari al ridimensionamento proposto dell’elenco dei Paesi. L’UDC sollecita anzi l’estensione di tale elenco.

A favore della modifica dell’articolo 18 capoverso 4 si esprimono 18 Cantoni (AG, AI, AR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) mentre 7 Cantoni (BE, BL, BS, FR, NE, SG, SH) si dicono contrari: la modifica proposta viene ritenuta poco o per nulla adeguata per lottare (efficacemente) contro l’utilizzo abusivo delle armi (BE, BL, BS, FR, NE, SG) e/o si teme un aumento (sproporzionato) dell’onere amministrativo (BL, BS, FR, SH). Molti interpellati (BE, BL, FR, JU, NE, NW, UR) danno la preferenza a una soluzione che in via generale subordina l’acquisto di un’arma da fuoco all’obbligo di ottenere permesso d’acquisto di armi o a un obbligo di autorizzazione (preventiva). Il Cantone SG ravvisa un miglioramento soltanto nel fatto che l‘alienante di un’arma è sempre tenuto a chiedere (fatta ecce-

1 RS 514.541

2 RS 514.54