Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine
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mente tutti i detentori di armi da fuoco. Non è tollerabile che il confronto del casellario giudiziale venga effettuato soltanto nel caso di persone per le quali all’alienante sorgono dei dubbi (di carattere soggettivo); tali misure implicano disparità nel controllo di una medesima categoria di armi da fuoco e non consentono di attuare una lotta più efficace contro l’abuso di armi. Un deciso miglioramento nella lotta agli abusi può invece essere ottenuto mediante l’introduzione di un obbligo (preliminare) del permesso d’acquisto di tutte le armi;
il Cantone FR è contrario alla revisione dell’articolo 18 capoverso 4 OArm poiché non genera maggiore sicurezza. L’obbligo di comunicazione di 30 giorni e la durata del controllo del contratto d’acquisto non potrebbero impedire che persone non autorizzate entrino in possesso di armi. Inoltre l’avvio della procedura per il sequestro di un’arma è ardua e complicata. Anche l’acquisto di un’arma fondato unicamente su un contratto è una pratica che non corrisponde più alle esigenze della società contemporanea. La normativa proposta comporta inoltre maggiori oneri amministrativi i cui costi non potrebbero venir conteggiati andando così a pesare sui contribuenti. Sarebbe più opportuno adeguare la legislazione in materia di armi e prevedere un permesso obbligatorio per ogni acquisto di armi;
il Cantone BS non considera la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 OArm uno strumento adeguato per combattere gli abusi nell’ambito delle «armi da fuoco soggette a dichiarazione». Non corrisponde alla prassi degli uffici cantonali delle armi controllare, in seguito alla dichiarazione, se l’interessato soddisfa le condizioni per l’acquisto di armi. Non si fa altro che trasferire la responsabilità per l’alienazione di un’arma soggetta a dichiarazione dall’alienante agli uffici cantonali delle armi. V’è dunque da attendersi una minore attenzione da parte dell’alienante nei confronti del compratore dal momento che si istituisce un obbligo di controllo delle autorità. Controllare l’acquirente dopo l’acquisto, nei casi in cui è imperativamente necessario un sequestro o una confisca dell’arma, genera notevoli oneri amministrativi per le autorità. Inoltre non è stato previsto che le autorità possano chiedere un emolumento per l’espletamento dell’obbligo di controllo.
b) Organizzazioni e partiti
Per quanto concerne le organizzazioni interpellate, il CP è del parere che la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 ha un impatto limitato sulla sicurezza e sull’osservanza dell’obbligo di diligenza e aumenta gli oneri amministrativi. L’ASA accetta la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 OArm, ma critica il maggiore onere che comporta per gli armaioli. Fa inoltre notare che non si dovrebbe rinunciare all’estratto del casellario giudiziale soltanto se l’acquirente è un familiare o un congiunto o dispone di un permesso d’acquisto di armi rilasciatogli da meno di due anni bensì anche in altri casi, a seconda delle circostanze. proTell rinuncia a esprimersi sulla modifica dell’articolo 18 capoverso 4 OArm, ma critica l’aumento lento e progressivo dell’onere burocratico per i possessori di armi incensurati.