Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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 il Cantone SH chiede di mantenere la regolamentazione attuale. La modifica

proposta implica soltanto una maggiore mole di lavoro per gli uffici cantonali delle armi poiché nella pratica, in caso di alienazione di armi tra privati, non verrà prodotto un estratto del casellario o lo sarà soltanto raramente e sarà così necessario chiederlo in seguito. È incontestato che la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 OArm possa fornire agli uffici cantonali delle armi uno strumento supplementare per appurare se vi sono eventuali motivi di impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm, ma il maggior onere che ne deriva è sproporzionato;

 il Cantone BL ritiene la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 inopportuna. Una

normativa secondo cui, a ragione di un estratto del casellario giudiziale, il servizio cantonale d’esecuzione è tenuto ad annullare a posteriori un’alienazione di armi ormai avvenuta dal profilo giuridico e pratico, ha poco senso. La responsabilità viene trasferita alle autorità cantonali sebbene non possano intervenire in alcun modo nel corso della vendita. Tale modifica non soltanto comporterebbe maggiori oneri ingiustificati per i servizi d’esecuzione cantonali, ma significherebbe anche che una persona non autorizzata entrerebbe comunque in possesso di un’arma. Una soluzione efficace sarebbe estendere l’obbligo del permesso d’acquisto all’insieme delle armi da fuoco, ossia anche alle armi da caccia, da sport e ai fucili a ripetizione d’ordinanza svizzeri; una siffatta estensione del pertinente obbligo va presa in considerazione;

 il Cantone SG ritiene la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 inefficace. Diffi-

cilmente comporterebbe un esame più approfondito dei motivi d’impedimento riguardanti l‘alienante. Si potrebbe ottenere un miglioramento in tale ambito soltanto adottando una normativa che obblighi l’alienante a trasmettere in ogni caso (a meno che l’acquirente sia un familiare o un congiunto) un estratto del casellario giudiziale o un permesso d'acquisto di armi al servizio di comunicazione cantonale;

 il Cantone NE è del parere che un adeguamento dell’articolo 18 capoverso 4 è

inutile poiché non contrasterebbe né la vendita né l’acquisto né tanto meno il possesso o l’utilizzazione abusivi di armi. Nemmeno la trasmissione dell’estratto del casellario giudiziale avrebbe alcun effetto positivo sul rispetto degli obblighi di diligenza. Inoltre neanche il requisito di un estratto del casellario giudiziale garantisce l’effettivo accertamento dei motivi d’impedimento. Occorre piuttosto assoggettare l’acquisto di armi a un obbligo generale di autorizzazione. Verificare se vi sono motivi d’impedimento è un compito che le autorità cantonali sono in grado di svolgere decisamente meglio;

 il Cantone BE ritiene la trasmissione a posteriori di un estratto del casellario

giudiziale inadeguata per contrastare efficacemente l’abuso di armi e si rammarica che la Confederazione intenda mantenere la possibilità di alienare determinate armi da fuoco con una semplice comunicazione (successiva) ai servizi d’esecuzione cantonali e agli uffici cantonali delle armi. Come unica misura efficace e idonea entra in linea di conto un controllo preliminare delle autorità (obbligo di autorizzazione invece dell’obbligo di comunicazione). Tali misure per combattere gli abusi delle armi dovrebbero inoltre interessare indistinta-