Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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zione nel caso di acquisto da parte di membri della comunione domestica o di congiunti) un estratto del casellario giudiziale o un permesso d'acquisto di armi e inviarlo al servizio di comunicazione cantonale. Per il Cantone AI è comprensibile che per le armi da fuoco soggette a dichiarazione, acquistabili senza produrre un permesso d’acquisto di armi, venga in determinati casi richiesto l’estratto del casellario giudiziale. I tiratori e i cacciatori dovrebbero tuttavia venir esentati da un tale obbligo. Tra gli altri interpellati, il CP rifiuta la modifica dell’articolo 18 capoverso 4 OArm.

L’adeguamento dell’articolo 12 capoverso 2 OArm non ha suscitato alcuna opposizione.

3 Pareri relativi alle singole disposizioni

3.1 Articolo 12 capoverso 1

a) Cantoni

La maggioranza dei Cantoni accoglie favorevolmente la cancellazione della Croazia e del Montenegro dall’elenco dei Paesi come pure la rinuncia all’iscrizione di ulteriori Paesi nell’elenco. I Cantoni favorevoli hanno tuttavia formulato le osservazioni e le riserve seguenti:

 il Cantone LU raccomanda che gli Stati iscritti nell’elenco dei Paesi o gli Stati che potrebbero esservi iscritti siano posti sotto costante osservazione affinché sia possibile reagire tempestivamente adeguando l’elenco;

 anche il Cantone ZH sottolinea l’importanza di esaminare periodicamente l’elenco;

 I Cantoni UR, NW e OW sono favorevoli alla cancellazione della Croazia e del Montenegro dal pertinente elenco, ma propongono, con alcune eccezioni (ad es. per tiratori e cacciatori stranieri), di consentire il possesso di armi soltanto agli stranieri domiciliati in Svizzera e che dispongono almeno di un permesso di domicilio . Ottenere da alcuni Stati l’attestazione che permette ai suoi cittadini l’acquisto o il possesso di armi è molto difficile e controllarla è decisamente oneroso. I Cantoni UR e OW fanno inoltre notare che i titolari di un permesso di domicilio devono mostrare un certo grado d’integrazione e disporre di una conoscenza minima dell’ordinamento giuridico o della legislazione svizzera. Il Cantone OW osserva tuttavia che una siffatta modifica richiede una revisione della legge sulle armi.

Gli interpellati che respingono l’adeguamento dell’elenco dei Paesi proposto dalla revisione motivano tale posizione come segue:

 il Cantone SH è contrario alla cancellazione della Croazia e del Montenegro dall’elenco dei Paesi e ritiene opportuno inserirvi altri Paesi come ad esempio l‘Afghanistan e la Siria;