Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine

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3.4 Altre osservazioni

I Cantoni hanno colto l’occasione della revisione dell’ordinanza sulle armi per avanzare le proposte seguenti:

 il Cantone BE chiede che nell’allegato dell’ordinanza sulle armi venga previsto anche un emolumento di 50 franchi per il controllo delle alienazioni di armi da fuoco soggette a dichiarazione. Attualmente non è previsto alcun emolumento per i trasferimenti di armi che devono essere comunicati a posteriori benché, per gli organi d’esecuzione cantonali, le spese per il controllo delle persone siano identiche nei due casi. Tale circostanza costituisce una disparità di trattamento;

 il Cantone ZH propone di stralciare l’articolo 18 capoverso 2 lettera c OArm poiché un permesso d’acquisto di armi rilasciato da meno di due anni non costituisce una garanzia che l’acquirente nel frattempo non abbia subito una condanna definitiva iscritta conseguentemente nel casellario giudiziale. Nell’articolo 32c capoverso 2 della legge sulle armi occorre inoltre inserire una disposizione che consenta alle autorità di polizia comunale di accedere online a tutti i dati delle pertinenti banche dati;

 il Cantone AG ritiene opportuno che gli obblighi risultanti per l’alienante dall’articolo 18 OArm vengano formulati in modo più comprensibile. A tal proposito è necessario precisare in modo inequivocabile che in tutti i casi in cui non si applica l’articolo 18 capoverso 2 OArm, un’alienazione richiede imperativamente la produzione di un estratto del casellario giudiziale svizzero. La formulazione attuale dell’articolo 18 capoverso 3 OArm può lasciar intendere che l’alienante è tenuto a esigere un estratto del casellario svizzero soltanto se ha motivo di dubitare che non sussistano motivi di impedimento all’acquisto secondo l’articolo 8 LArm, a prescindere dal fatto che l’acquirente ricada sotto l’articolo 8 capoverso 2 OArm o no.