Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 11 pagine
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prodata» in Europa e ritiene nel complesso che una cancellazione di tali Stati dall’elenco dei Paesi sia prematura e inopportuna.
3.2 Articolo 12 capoverso 2
L’adeguamento del tenore dell‘articolo 12 capoverso 2 OArm non ha riscontrato opposizioni.
3.3 Articolo 18 capoverso 4
a) Cantoni
La revisione dell‘articolo 18 capoverso 4 è accolta con favore dalla maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Nonostante i pareri sostanzialmente favorevoli, sono state anche avanzate le riserve seguenti:
secondo il Cantone JU sarebbe decisamente auspicabile esigere non soltanto una copia dell’estratto del casellario giudiziale bensì anche l’originale. Inoltre sarebbe meglio se l’acquisto di armi fosse in generale soggetto a un obbligo di autorizzazione. Con il disciplinamento odierno anche le persone alle quali è stato rifiutato un permesso d’acquisto di armi potrebbero (almeno temporaneamente) entrarne in possesso. Così facendo sarebbe anche possibile uniformare le decisioni delle autorità;
i Cantoni UR e NW approvano la modifica dell’articolo 18 capoverso 4, ma ritengono utile e ragionevole l’introduzione di un permesso d’acquisto obbligatorio per tutte le armi da fuoco;
il Cantone AI reputa logico che per le armi soggette a dichiarazione, che possono venir acquistate senza disporre di un permesso d’acquisto di armi, in determinati casi sia necessario presentare un estratto del casellario giudiziale. Ciò non si applicherebbe ai tiratori e ai cacciatori;
il Cantone VD ritiene indispensabile che nella nuova legge sul casellario giudiziale sia previsto che le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della legge sulle armi possano accedere all’estratto 2+ per autorità;
il Cantone ZH è favorevole alla regolamentazione proposta e rileva che la disposizione andrebbe utilizzata come disciplinamento transitorio fino al momento in cui gli uffici cantonali delle armi disporranno del necessario accesso online previsto dall’articolo 49 lettera a dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
per una migliore leggibilità dell’ordinanza sulle armi il Cantone ZG chiede che l‘articolo 18 capoverso 4 definisca chi (acquirente o alienante) debba trasmettere i pertinenti documenti al servizio di comunicazione cantonale.
Tuttavia sette Cantoni sono contrari alle modifiche dell’articolo 18 capoverso 4: