Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 5 pagine

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N. registrazione/dossier: 521/2012-10-23/275

clatura. La coerenza rispetto al R RTE 20512 (LRP-M-Spur) ne risulta notevolmente migliorata e semplificata.

DE 18.2/47.2 numeri 5M - 7M

Adeguamenti dovuti alle modifiche della DE 18 numero 12M

2.4 DE ad articolo 23

DE 23.1

La DE 23.1 è stata completamente rielaborata. Le disposizioni relative alle distanze minime tra la ferrovia e la strada non sono più necessarie poiché la norma SN 671 253 citata nella DE e rielaborata nel 2012 consente di determinare le distanze di sicurezza e le misure di protezione necessarie in base ai rischi. È stata disciplinata inoltre l'applicazione della norma per gli impianti esistenti.

2.5 DE ad articolo 25

DE 25

La DE 25 è stata rielaborata integrandovi le disposizioni di accertata pertinenza

dell'UFT contenute nel regolamento RTE 21110, anch'esso in corso di rielaborazione (già regolamento FFS 211.1, al quale finora si faceva riferimento con un rinvio diretto). La DE è stata inoltre completata con regole rilevanti attualmente applicate nella prassi.

2.6 DE ad articolo 35

DE 35

Finora non si disponeva di DE in materia di respingenti. La DE 35 contiene le disposizioni rilevanti per conseguire gli obiettivi prefissati e quelle necessarie per determinare il rendimento che i respingenti devono garantire a seconda della situazione.

2.7 Allegato 1 delle DE ad articolo 27

L'allegato 1 è stato completato con informazioni e tabelle concernenti la determinazione della distanza aQRA. Grazie a questi complementi, la necessità di misure di protezione supplementari può essere valutata con la stessa metodologia sia per le costruzioni esistenti sia per quelle nuove.

3. Tecnica di sicurezza Passaggi a livello, impianti di sicurezza, applicazioni telematiche e sistemi di avvertimento per le persone

3.1 DE ad articolo 34

Sono state precisate ai sensi delle STI PMR (persone a mobilità ridotta) le disposizioni per i casi in cui il marciapiede e il pianale di accesso del veicolo non si trovano allo stesso livello e per i casi in cui, per accedere al marciapiede, bisogna attraversare un binario.