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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Art. 80 Formazione e formazione continua
Le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione al quale è affidata la gestione o la sorveglianza dei giochi seguono una formazione di base nonché corsi di formazione continua e approfondimento annuali.
Art. 81 Rapporto
1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano alla competente autorità d’esecuzione un rapporto annuale sull’efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.
2Portano inoltre il rapporto a conoscenza della Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo.
Sezione 3: Misure obbligatorie per i Cantoni
Art. 82
1I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine.
2I Cantoni collaborano con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione al fine di coordinare le rispettive misure contro il gioco eccessivo.
Sezione 4: Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo
Art. 83 Istituzione
D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale istituisce una commissione per la prevenzione del gioco eccessivo.
Art. 84 Composizione e nomina
1La commissione si compone di 12 membri.
2È composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali nei settori della prevenzione del gioco eccessivo e della cura delle persone che ne soffrono.
3Il Consiglio federale nomina i membri della commissione. La metà dei membri è nominata su proposta dei Cantoni.
4I membri della commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.