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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Art. 70 Misure di protezione specifiche ai giochi
1Le misure che adottano gli organizzatori di giochi in denaro per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo devono essere adeguate al pericolo potenziale insito nel singolo gioco in denaro.
2Le esigenze che deve soddisfare una misura sono tanto più elevate quanto più grande è il pericolo potenziale insito nel singolo gioco in denaro. Nel valutare il pericolo potenziale e nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione.
3L’autorità competente autorizza il singolo gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.
Art. 71 Pubblicità
1Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.
2La pubblicità non può rivolgersi a minorenni o a persone escluse dal gioco.
3È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.
Art. 72 Prestiti, anticipi e giochi gratuiti
1Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti né anticipi ai giocatori.
2L’offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti necessita dell’autorizzazione della competente autorità d’esecuzione.
Sezione 2: Ulteriori misure obbligatorie per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione
Art. 73 Piano di misure sociali
1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare:
a. l’informazione dei giocatori;
b. l’individuazione precoce dei giocatori a rischio;
c. l’autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e i moderatori del gioco;
d. l’adozione e l’applicazione dell’esclusione dal gioco;
e. la formazione e la formazione continua periodica del personale degli organizzatori cui è affidata l’esecuzione del piano di misure sociali;
f. il rilevamento di dati necessari per valutare l’efficacia delle misure adottate.