Progetto

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

3Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi di considerevole valore nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua.

4Gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro corrispondono a quelli delle case da gioco.

Art. 67 Assegni e depositi

1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.

2Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell’accettazione, accertano l’identità della persona che ha emesso l’assegno e registrano l’operazione.

3Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei clienti. È vietata la corresponsione di interessi su tali depositi.

Art. 68 Attestazione delle vincite

1La casa da gioco attesta le vincite al gioco soltanto se:

a. ha potuto verificare la provenienza delle poste e il fatto della vincita;

b. il giocatore, prima di lasciare la casa da gioco, ha espressamente richiesto che venga registrata la vincita.

2La casa da gioco attesta all’autorità le vincite realizzate soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 e se l’autorità necessita di tale informazione per l’adempimento dei propri compiti legali.

Capitolo 6: Protezione dal gioco eccessivo

Sezione 1: Misure obbligatorie per tutti gli organizzatori di giochi in denaro

Art. 69 Principio

1Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo, ossia dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio.

2I minorenni vanno protetti in modo particolare. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione online.

3Per gli altri giochi di grande estensione, l’autorità intercantonale d’esecuzione determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l’età che autorizza a parteciparvi. Tale età non può essere inferiore ai 16 anni.