Progetto

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto

mediante un rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l’offerta.

2Gli offerenti possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione con opposizione scritta dinanzi all’autorità che ha emanato la decisione. L’opposizione può essere fatta in particolare se l’offerente ha eliminato l’offerta in questione o ne ha impedito l’accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati.

3Se l’opposizione è fatta validamente, l’autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate.

Art. 90 Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

1La CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione informano sul proprio sito Internet in merito ai rispettivi elenchi delle offerte bloccate, aggiungendo un link al sito Internet dell’altra autorità.

2Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificati di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni.

3Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono impugnare la decisione presentando opposizione scritta dinanzi all’autorità che ha emanato la decisione, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l’accesso alle offerte incluse negli elenchi sia sproporzionata sotto il profilo tecnico e operativo.

Art. 91 Informazione degli utenti

1La CFCG e l’autorità intercantonale d’esecuzione gestiscono in comune un meccanismo che informa gli utenti del blocco dell’offerta online cui intendono accedere.

2Il meccanismo comprende segnatamente un link all’elenco delle offerte di giochi in denaro online autorizzate in Svizzera.

3Nella misura in cui tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione deviano sul meccanismo gli utenti che intendono accedere a un’offerta di gioco bloccata.

Art. 92 Stralcio dall’elenco delle offerte bloccate

Se le condizioni del blocco non sono più soddisfatte, l’autorità competente stralcia l’offerta in questione, d’ufficio o su richiesta, dall’elenco delle offerte bloccate.

Art. 93 Esclusione della responsabilità

1Il fornitore di servizi di telecomunicazione non risponde dell’accesso ai giochi che figurano nell’elenco delle offerte bloccate se:

9 RS 784.10