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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Art. 77 Esclusione dal gioco

1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che:

a. sono indebitate o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari; oppure

b. giocano poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito o al loro patrimonio.

2Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base a una comunicazione di un servizio specializzato o di un servizio sociale, che sono dipendenti dal gioco.

3Nell’ambito delle autorizzazioni dei giochi, l’autorità intercantonale d’esecuzione può estendere l’esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l’esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia.

4L’esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione online e ai giochi di grande estensione ai quali l’autorità intercantonale d’esecuzione ha esteso l’esclusione conformemente al capoverso 3.

5I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione di essere esclusi dai giochi.

6L’esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all’interessato.

Art. 78 Revoca dell’esclusione dal gioco

1L’esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell’interessato se viene meno il motivo che l’ha determinata.

2La richiesta va presentata alla casa da gioco o all’organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l’esclusione dal gioco.

3Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.

Art. 79 Registro

1Ai fini dell’esecuzione dell’esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.

2Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.

3Iscrivono nel registro informazioni sull’identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.