Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

a. applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie;

b. protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse;

c. impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari.

Secondo la Convenzione intercantonale, la Commissione delle lotterie e delle scommesse (Comlot; art. 5-7) è l’unica autorità di omologazione per le lotterie e le scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (art. 14-16). Inoltre è anche l’autorità di vigilanza (art. 20). La Convenzione intercantonale ha anche creato una Commissione di ricorso (art. 4, 8 e 9), che costituisce l’autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza (art. 23).

La LLS non contiene alcuna disposizione esplicita sulla dipendenza dal gioco o la protezione dei giovani. La Convenzione intercantonale, invece, affronta espressamente la questione della dipendenza dal gioco e della pubblicità (art. 17-19). Secondo l’articolo 17 della Convenzione, prima di rilasciare l’autorizzazione la Comlot esamina il potenziale di dipendenza della lotteria o della scommessa e adotta le misure necessarie, in particolare nell’interesse della prevenzione della dipendenza dal gioco e della protezione dei giovani. Lo 0,5 per cento del provento lordo conseguito con i giochi è versato dagli organizzatori di lotterie e scommesse ai Cantoni che si impegnano a utilizzarlo per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco (art. 18). Nel novembre del 2013 la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie ha pubblicato il rapporto finale, commissionato all’agenzia di valutazione Infras, sull’impiego di questa cosiddetta tassa sulla dipendenza dal gioco16. Da tale rapporto emerge che in tutti i Cantoni la tassa è impiegata in modo estremamente corretto e conforme allo scopo. Dopo una prima fase di assestamento, i Cantoni si sono organizzati in modo appropriato; quasi tutti hanno cercato di collaborare riunendosi spontaneamente in tre associazioni su base regionale: il Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ) nella Svizzera romanda, il Kooperationsmodell Spielsuchtprävention nella Svizzera nordoccidentale e centrale e l’Ostschweizerverbund per la Svizzera orientale. A tale proposito occorre menzionare tre organizzazioni incaricate da diversi Cantoni di elaborare un programma di lotta alla dipendenza dal gioco, soprattutto nell’ambito della prevenzione:

– GREA (Groupement Romand d’Études des Addictions), incaricata da sei Cantoni della Svizzera romanda,

– Sucht Schweiz, incaricata da dieci Cantoni della Svizzera nordoccidentale e centrale,

– Perspektive Thurgau, incaricata da sei Cantoni della Svizzera orientale.

Le prestazioni finanziate con la tassa sulla dipendenza dal gioco sono fornite anche a livello intercantonale, per lo più da organizzazioni specializzate esterne, e coprono tutti i settori d’intervento della lotta alla dipendenza dal gioco: prevenzione, individuazione precoce, consulenza, cura, ricerca e formazione. Il Canton Ticino, ad esempio, collabora con diversi soggetti privati, il più importante dei quali è l’organizzazione Gruppo Azzardo Ticino (GAT) che si occupa di prevenzione, formazione e prima consulenza.

16 Evaluation der Spielsuchtabgabe. Bestandesaufnahme, Zurigo 8 mag. 2013, disponibile solo in tedesco (sintesi in tedesco e francese) all’indirizzo: http://www.comlot.ch/de/dokumentation/verschiedenes