Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

estesa della Confederazione per l’intero settore dei giochi in denaro (cpv. 1). Infine, prevede l’istituzione di un organo di coordinamento per evitare conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni (cpv. 7). Contribuisce altresì a una migliore delimitazione delle competenze tra questi due livelli statali, rinunciando da un lato al termine «lotteria» e, dall’altro, al criterio del piano prestabilito (cpv. 3) che attualmente caratterizza le lotteria causando, nella pratica, una serie di problemi ricorrenti. Gli stessi criteri di delimitazione vanno applicati anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione (cpv. 4). La nuova disposizione parte pertanto implicitamente dal principio che la Costituzione non vieta i giochi online (contrariamente a quanto stabilito dall’attuale articolo 5 LCG). Infine, il nuovo articolo affida al legislatore e agli organi esecutivi il compito di tener conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro (cpv. 5)5.

Legge sulle case da gioco

Adottata il 18 dicembre 1998 ed entrata in vigore il 1° aprile 2000, la LCG ha abrogato la legge federale del 5 ottobre 1929 sulle case da giuoco e l’ordinanza del 1° marzo 1929 concernente l’esercizio dei giochi nei Kursaal.

La LCG ha tre obiettivi principali (cfr. art. 2 LCG):

a. garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi;

b. impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse;

c. prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

Nel quadro di questi tre obiettivi prioritari, la LCG ha anche lo scopo di promuovere il turismo e procurare introiti alla Confederazione e ai Cantoni.

Nell’ottica del legislatore, la LCG «disciplina completamente il gioco d’azzardo con la possibilità di vincita in denaro o in vantaggi materiali». La legge federale dell’8 giugno 19236 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS) costituisce invece una legge speciale7 rispetto alla LCG.

L’articolo 3 LCG definisce i giochi d’azzardo in base a tre criteri (posta, possibilità di vincita e caso); rispetto alla definizione della lotteria fornita all’articolo 1 capoverso 2 LLS, manca il criterio del piano prestabilito8. In base alla giurisprudenza è proprio quest’ultimo criterio che distingue i giochi d’azzardo delle case da gioco dalle lotterie9.

5FF 2010 7023, in particolare 7058

6 RS 935.51

7 Messaggio del Consiglio federale del 26 feb. 1997 concernente la legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco, FF 1997 III 129, in particolare 143 e 154; DTF 133 II 68, consid. 3.2.

8 Un organizzatore di giochi può soddisfare il criterio del piano prestabilito ai sensi della LLS ricorrendo a diverse soluzioni per escludere eventuali rischi del gioco, cfr. p. es. DTF

123 IV 175, consid. 2c.

9 Per quanto riguarda l’interpretazione del criterio, fondamentale, del piano prestabilito, l’UFG ha interposto ricorso contro una decisione di ammissione pronunciata dalla Comlot, cfr. DTF

137 II 164. Inoltre, alla fine del 2006, la CFCG ha pronunciato una decisione nell’ambito del procedimento relativo all’ammissione degli apparecchi automatici da gioco «Tactilo», gestiti dalla Loterie Romande, impedendone l’uso al di fuori delle case da gioco concessionarie. Il Tribunale federale non ha condiviso questa decisione: cfr. DTF del 18 gen. 2011, 2C-186/2010.