Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Ad eccezione delle lotterie e delle scommesse regolate dalla LLS, i giochi d’azzardo sono autorizzati soltanto nelle case da gioco concessionarie (art. 4 LCG). È vietato l’impiego di reti elettroniche di telecomunicazione, come Internet, per l’esercizio dei giochi d’azzardo (art. 5 LCG). Alle condizioni generali per l’ottenimento della concessione di cui all’articolo 12 LCG, si aggiungono le condizioni speciali dell’articolo 13, ad esempio l’allestimento di un piano di misure sociali (cosiddetta concezione sociale) per la concessione di gestione. Tale piano deve contemplare le misure che la casa da gioco intende adottare per prevenire o eliminare le conseguenze socialmente nocive del gioco. Il Consiglio federale decide in via definitiva (art. 16 LCG) sul rilascio di una concessione di tipo A (gran casinò) o B (art. 8 LCG) alle case da gioco, che devono essere ripartite in modo equilibrato tra le regioni interessate (art. 9 LCG). La concessione è rilasciata per 20 anni (art. 17 LCG).
Sul prodotto lordo dei giochi (ovvero la differenza tra le poste giocate e le vincite versate), realizzato da ciascuna casa da gioco, la Confederazione preleva una tassa (art. 40 LCG) destinata all’AVS. Il Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa in modo che le case da gioco gestite secondo i principi dell’economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato. L’aliquota è progressiva e ammonta al minimo al 40 per cento e al massimo all’80 per cento del prodotto lordo dei giochi (cpv. 41 LCG10). Sono possibili agevolazioni fiscali (art. 42 LCG) e la tassa può anche essere ridotta se il Cantone di sito preleva una tassa di tipo analogo (art. 43 LCG).
Due capitoli della LCG sono consacrati rispettivamente alla Commissione federale delle case da gioco (art. 46-53) e alle disposizioni penali (art. 55-57).
Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
La LLS è stata adottata dal Parlamento l’8 giugno 1923 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1924. A parte l’abrogazione delle disposizioni concernenti i prestiti a premi, ha subito soltanto qualche modifica minore11. Non contiene alcuna disposizione sugli scopi sebbene, in base al relativo messaggio, la legislazione federale si prefiggeva di migliorare la lotta alle vere e proprie lotterie professionalmente organizzate (in opposizione alle lotterie dette di utilità pubblica), in modo da scongiurare i mali d’ordine economico e morale dei quali tali lotterie sono la causa12.
La LLS definisce la lotteria in base a quattro criteri (posta, probabilità di conseguire un lucro, sorte e piano)13 e la proibisce (art. 1 LLS). Tale proibizione non comprende le tombole, che sono rette esclusivamente dalla legislazione cantonale (art. 2 LLS). Anche le lotterie a scopo
10 L’art. 82 dell’ordinanza del 24 sett. 2004 sul gioco d’azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521) fissa l’aliquota della tassa: l’aliquota di base della tassa, pari al 40 %, è riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi. Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 % fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 %.
11 In particolare, la legge federale del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale ha abrogato circa 15 articoli della LLS riguardanti i prestiti a premi e il commercio professionale di titoli a premi, dal momento che si trattava di strumenti non più applicati da diversi anni (RU 2008 3437 3451; FF 2007 5575). Dal 1° apr. 2012 i sistemi piramidali, «boule de neige» e a valanga sono retti dalla legge federale del 19 dic. 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).
12 Messaggio del 13 ago. 1918 accompagnante il disegno di legge federale sulle lotterie ed imprese analoghe: FF 1918 I 991, in particolare pag. 992 e 997.
13 Cfr. anche i precedenti commenti sull’art. 3 LCG.