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Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 8 pagine
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Codice civile svizzero (Diritto in materia di adozione)
4 I Cantoni designano un servizio adeguato incaricato di consigliare l’adottato o i genitori del sangue che ne facciano richiesta.
Art. 268e
Dquinquies. Servizi
1 Se non è possibile stabilire facilmente un contatto con una persona di ricerca
oggetto di una domanda di informazioni, il servizio cantonale preposto all’informazione incarica della ricerca un servizio specializzato, se il richiedente lo desidera.
2 Nell’ambito dell’incarico il servizio di ricerca è sottoposto all’obbligo del segreto.
3 Il Cantone partecipa ai costi della ricerca se vi sono dubbi fondati che il genitore del sangue in cerca del proprio figlio non abbia acconsentito all’adozione o vi abbia acconsentito cedendo alla pressione di un’autorità.
4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive e disciplina l’assunzione dei costi.
Art. 268f
Dsexies. Relazioni
personali con i I genitori adottivi e i genitori del sangue possono convenire che a genitori del questi ultimi siano concesse adeguate relazioni personali con il minosangue
renne adottato. Se l’adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario. Tale convenzione non può essere modificata né revocata unilateralmente. In caso di mancata intesa la decisione spetta all’autorità di protezione dei minori.
Art. 270abis
III. Figlio di1 Se portano cognomi diversi, i partner in unione domestica registrata genitori in
unione domesti- determinano il cognome del figliastro adottato scegliendo tra i loro ca registrata cognomi da celibe o nubile.
2 Se portano un cognome comune, lo porterà anche l’adottato.
Art. 270b Titolo marginale
IV. Consenso del figlio