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Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 8 pagine

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Codice civile svizzero (Diritto in materia di adozione)

l’idoneità a educare l’adottato, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.

3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all’adozione.

Art. 268b

Dbis1

. Segreto Informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere divulgate ai genitori del sangue o a terzi soltanto con il consenso dei genitori adottivi. Prima di divulgare le informazioni, l’adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché tali informazioni possano essere divulgate.

2 Informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere divulgate ai genitori del sangue soltanto con il consenso espresso dell’adottato.

3 Indipendentemente dall’età o dal consenso dell’adottato, i genitori del sangue hanno il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare la situazione personale dell’adottato, a condizione che queste informazioni non ne mettano in pericolo gli interessi.

Art. 268c

Dter. Informazion 1

L’adottato minorenne ha il diritto di ricevere informazioni non atte a e circa i genitori

del sangue identificare i suoi genitori del sangue. Ottiene informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

2 L’adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori del sangue.

3Abrogato

Art. 268d

Dquater. Servizio

1 Le informazioni concernenti i genitori del sangue o l’adottato sono cantonale

preposto comunicate dall’unica autorità cantonale competente al momento all’informazione

dell’adozione allorquando un affiliando è accolto a scopo di futura adozione.

2 Prima di comunicare informazioni, l’autorità informa in merito le persone oggetto di una domanda di informazioni e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti.

3 Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l’adottato ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.