Progetto
Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Codice civile svizzero (Diritto in materia di adozione)
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 14 Comunicazione nel caso specifico
Nel caso specifico, l’UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità e servizi di ricerca di cui all’articolo 268e CC i dati personali del sistema d’informazione di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.
2. Legge federale del 18 giugno 20044 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali
Art. 13 cpv. 1bis
1bis Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 CC5sul mantenimento della famiglia.
Art. 17 cpv. 3bis
3bis Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270-327c CC6.
Art. 25 cpv. 1 secondo periodo
1 ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo gli articoli 196– 219 CC7.
Art. 27a Adozione del figliastro
Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC8.
3 RS 142.51
4 RS 211.231
5 RS 210
6 RS 210
7 RS 210
8 RS 210