Progetto

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Codice civile svizzero (Diritto in materia di adozione)

Art. 264b

III. Adozione1 Una persona può adottare da sola se ha compiuto il ventottesimo singola

anno di età.

2 Per motivi gravi è possibile derogare all’età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato.

3 Prima dell’adozione va tenuto adeguatamente conto dell’atteggiamento del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto dell’aspirante all’adozione..

Art. 264c

IV. Adozione di Una persona può adottare il figlio del coniuge o del partner registrato un figliastro se il matrimonio o l’unione domestica registrata sussiste da almeno tre

anni.

Art. 265

V. Età e1

consenso La differenza d’età tra l’adottando e gli adottanti non può essere né dell’adottando inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Per motivi gravi sono

possibili deroghe che non pregiudicano il bene dell’adottando.

2 L’adottando è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

3 Se necessario, l’autorità competente ordina che l’adottando sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

4 Se l’adottando è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche sia capace di discernimento.

Art. 265a cpv. 3

3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.

Art. 265d cpv. 1

1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o degli aspiranti all’adozione e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

Art. 266 cpv. 1, 2 e 2bis

1 Un maggiorenne può essere adottato se: