Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/44: Modifica del codice civile (CC; Diritto dell'adozione) · 56 pagine

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6.3 Legge federale del 20 giugno 2003147 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)

Art. 14 Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità e ai servizi di ricerca di cui all’articolo 268e CC148 i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

L’articolo 14 LSISA disciplina chi può ottenere, su richiesta scritta e motivata, informazioni sui dati personali registrati nel sistema d’informazione. In quanto organizzazioni private, i servizi di ricerca non rientrano nella nozione di «auto‐ rità», ma, considerato il mandato legale attribuito loro dall’articolo 268c AP-CC, possono tuttavia aver bisogno di dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo per l’adempimento dei loro compiti. Di conseguenza, è necessaria un’autorizzazione affinché un servizio di ricerca riconosciuto dalla Confedera‐ zione come organizzazione privata, possa ottenere i dati necessari.

6.4 Legge sull'unione domestica registrata (LUD)149

L’estensione dell’adozione del figlio del partner alle coppie registrate implica

l’adeguamento della legge sull’unione domestica:

Art. 13 cpv. 1bis Mantenimento

1bis Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 CC150 sul mantenimento della famiglia.

In origine, l’unione domestica registrata è stata introdotta per due persone che continuano a vivere la stessa vita dopo la registrazione. Non è stata concepita come istituzione del diritto di famiglia, visto che finora una coppia registrata non può diventare una coppia genitoriale secondo il diritto svizzero (cfr. art. 28 LUD). Con l’apertura dell’adozione del figliastro questa situazione cambierà: se i partner registrati diventano una coppia genitoriale, dovranno accordarsi sul ruolo che assumeranno nella comunità, alla stregua di quanto devono fare gli sposi con i figli. Il rimando agli articoli corrispondenti del CC è teso ad assicu‐ rarlo.

Art. 17 cpv. 3bis Sospensione della vita comune

3bis Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell’altro, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c ZGB151.

147 RS 142.51

148 RS 210

149 RS 211.231

150 RS 210

151 RS 210