Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 12 pagine
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1. Avamprogetto in consultazione
1.1 Situazione iniziale
La primavera araba ha accresciuto la pressione migratoria dall’Africa settentrionale. Al tempo stesso, diversi Stati dell’UE hanno introdotto temporaneamente, per vari motivi, controlli più incisivi alle frontiere interne, scatenando accese controversie a livello dell’UE. In questo contesto, il 16 settembre 2011 la Commissione europea ha avanzato suggerimenti per un miglior pilotaggio della cooperazione Schengen (cosiddetta «governance Schengen») allo scopo di rafforzare il sistema Schengen nel suo insieme, in vista di una migliore gestione degli inconvenienti dovuti a punti deboli lungo le frontiere esterne o a fattori esterni non influenzabili.
Ciò ha condotto alla modifica del codice frontiere Schengen concretizzata dal regolamento
n. 1051/2013.
1.2 Contenuto del regolamento n. 1051/2013
Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen predispone una nuova base in termini contenutistici e strutturali per il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne. La modifica persegue in primis due obiettivi: precisa e completa le condizioni e procedure vigenti e introduce la possibilità, a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne laddove la valutazione Schengen evidenzi gravi mancanze per quanto riguarda il controllo di un dato Stato sulla frontiera esterna Schengen.
Nel complesso, le innovazioni introdotte dal regolamento non intaccano le competenze decisionali degli Stati Schengen per quanto riguarda il ripristino (temporaneo) dei controlli alle frontiere interne per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Al tempo stesso i previsti meccanismi di consultazione garantiscono che sia rispettato il principio di proporzionalità e che lo strumento dei controlli alle frontiere interne sia applicato esclusivamente laddove sia davvero necessario.
1.3 Modifica della LStr
Nell’ambito del presente progetto sono realizzate anche alcune modifiche minori delle basi legali relative al sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e al sistema centrale d’informazione visti Schengen (C-VIS), allo scopo di precisare gli accessi delle autorità comunali. Il sistema centrale d’informazione visti Schengen, in funzione dall’11 ottobre 2011, mira a consentire i controlli alle frontiere esterne Schengen e l’identificazione dei titolari dei visti.
Il presente progetto consente altresì di rettificare la formulazione dell’articolo 80 LStr riguardo alla carcerazione cautelativa. Questo piccolo adeguamento non è legato alla normativa Schengen/Dublino.
1.4. Modifica della LAsi
La direttiva 40/2001/CE1 è parte integrante della normativa Schengen. Prevede la possibilità per gli Stati Schengen di eseguire le decisioni di allontanamento erogate da altri Stati a destinazione del Paese d’origine o di provenienza dell’interessato. Conformemente all’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva, l’applicazione della stessa fa salve le disposizioni del Regolamento Dublino e gli accordi di riammissione. Sinora la Svizzera ha sempre dato la priorità all’applicazione del Regolamento Dublino, ossia agli allontanamenti verso uno Stato Dublino,
1 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.