Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 12 pagine
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ogni volta che ciò è possibile, prima di applicare la direttiva 40/2001/CE. Taluni Stati dell’UE, tra cui la Germania, hanno già applicato questa disposizione nell’ambito di decisioni d’asilo e di allontanamento. L’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva consente di fare salve le norme di Dublino, ma ciò non significa che l’applicazione del Regolamento Dublino debba in ogni caso avere la priorità sull’attuazione della direttiva 40/2001/CE. Pertanto, per ordinare l’allontanamento del richiedente nel suo Paese d’origine o di provenienza è possibile basarsi su una decisione di allontanamento pronunciata da un altro Stato Schengen/Dublino.
2. Riassunto dei risultati della consultazione
2.1 In generale
In totale sono pervenuti 38 pareri. Si sono pronunciati tutti i Cantoni salvo UR, tre partiti (PLR, PS e UDC) e dieci organizzazioni interessate (ACES, Aeroporto di ZH, CDDGP, CP, FER, FIMM, GDS, OSAR, UNHCR, USS).
BE, BS, FR, GR, NW, SG, SH, TG, TI e ZH plaudono senza particolari osservazioni all’avamprogetto posto in consultazione.
AG, AI, AR, BL, JU, LU, NE, SO, ZG, PLR, CP approvano la nuova disciplina relativa al ripristino del controllo alle frontiere interne. Plaudono altresì alle modifiche della LStr e della LAsi. NE si oppone tuttavia alla carcerazione amministrativa dei minori di età superiore ai 15 anni.
FER approva il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 e le modifiche del diritto svizzero proposte, altrettanti strumenti che consentono di meglio fronteggiare le sfide migratorie future. GE approva le modifiche connesse al codice frontiere Schengen e le modifiche della LStr e della LAsi connesse alla direttiva 2001/40/CE. Formula tuttavia numerose osservazioni e domande (cfr. parte speciale).
GL, VD, CDDGP plaudono allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle modifiche della LStr e della LAsi, in particolare alla possibilità di riconoscere le decisioni in materia di asilo e allontanamento erogate in virtù della direttiva 2001/40/CE.
USS non si oppone al recepimento del codice frontiere. Condivide l’opinione di PS e OSAR per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 2001/40/CE.
PS, ACES, FIMM, OSAR e UNHCR si pronunciano principalmente sulla trasposizione della direttiva 2001/40/CE e chiedono determinate garanzie nell’ambito della sua applicazione.
VS approva le modifiche del codice frontiere ma non quelle della LAsi. È parimenti contrario al riconoscimento delle decisioni erogate da Stati Dublino.
SZ e UDC respingono la modifica del codice frontiere Schengen, considerandola una ennesima riduzione nelle competenze nazionali riguardanti la sicurezza interna. Plaudono invece alle necessarie modifiche della LStr e della LAsi, che sono nell’interesse di una cooperazione effettiva con gli Stati Dublino e grazie alle quali la Svizzera può riconoscere ed eseguire le decisioni di allontanamento. GDS si astengono dal pronunciarsi giacché l’adeguamento proposto all’approvazione della Svizzera non lascia praticamente alcun margine di manovra né possibilità d’influsso. GDS considerano peraltro superflue le modifiche proposte in generale.
OW plaude al recepimento dello sviluppo dell’acquis di Schengen, pur rilevando che al momento non è possibile prevederne le reali conseguenze.
L’aeroporto di ZH si pronuncia in merito al ripristino del controllo alle frontiere interne e alle ripercussioni finanziarie connesse.