Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
interne fino a una durata di sei mesi, con possibilità di proroga fino a due anni in circostanze eccezionali e in caso di avvenimenti prevedibili (art. 24 CFS).
L’aeroporto di ZH ritiene che il ripristino del controllo alle frontiere interne richiederebbe due posti supplementari fra i ranghi delle guardie di confine e un’infrastruttura tuttora inesistente. Propone di procedere al ripristino in maniera flessibile e senza predisporre particolari infrastrutture, segnatamente senza apparecchi informatici, i quali estenderebbero di molto i tempi di esecuzione dei controlli. Eseguire controlli alle frontiere interne comporta un aumento dei costi sia per la polizia cantonale sia per il Cantone di Zurigo. Il numero 2.6.2 del rapporto andrebbe modificato conseguentemente. L’aeroporto di ZH propone inoltre l’introduzione di un nuovo numero 2.6.3 dedicato agli aeroporti, allo scopo di garantire che i controlli siano mobili, senza infrastrutture e quindi senza ripercussioni finanziarie per gli aeroporti.
AI, BL e OW danno per acquisito che il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen non avrà ripercussioni finanziarie o personali.
BL ritiene che il recepimento di questo sviluppo non avrà conseguenze per le autorità svizzere incaricate dei controlli alla frontiera, giacché la procedura nazionale resta invariata. La possibilità di svolgere controlli sulle persone in caso di sospetti di polizia è peraltro mantenuta, il che è positivo.
NE plaude al recepimento delle regole comuni per il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne.
2.2.2 Rifiuto
SZ ritiene che il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne potrà essere svolto soltanto in misura limitata (geograficamente e in termini di tempo) e quale «extrema ratio», sia in caso di avvenimenti prevedibili (art. 24 CFS) sia in caso di avvenimenti straordinari non prevedibili (art. 25 CFS). Ritiene inoltre che la valutazione della minaccia della sicurezza interna e dell’ordine pubblico vada svolta sotto la vigilanza della Commissione europea e del Parlamento dell’UE. Peraltro il ripristino temporaneo di controlli alle frontiere interne, a prescindere dall’esistenza di un sospetto, in caso di gravi deficit dei controlli alle frontiere esterne Schengen, è concepibile soltanto quale «ultimo ricorso al termine di una catena di provvedimenti» – laddove anche i provvedimenti di Frontex ed Eurosur si rivelino inefficaci e la sicurezza continui a essere minacciata in tutto lo spazio Schengen (e non solo in un unico Stato Schengen) e lo Stato Schengen in cui siano costatati i deficit rifiuti i provvedimenti alla propria frontiera esterna. Prima del ripristino del controllo alle frontiere interne occorrerebbe osservare un termine di attesa di tre mesi. Tutto ciò impone limiti tali, sotto il profilo del contenuto, della tempistica e dei criteri formali, da rendere impraticabili i controlli temporanei.
UDC sostiene che il regolamento (UE) n. 1051/2013, che a prima vista sembrerebbe migliorare la situazione vigente grazie a una nuova possibilità di controllo, rappresenta in realtà un progresso trascurabile. UDC costata che si tratta di un ripristino meramente temporaneo del controllo alle frontiere esterne, che in casi eccezionali può estendersi su una durata massima di due anni. Ritiene che le condizioni dell’articolo 19 CFS sono già soddisfatte o quasi, se si considerano le 500 000 persone che ogni anno valicano le frontiere esterne Schengen e soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.
Osservazioni di GE:
L’articolo 23bis paragrafo 1 lettera a CFS fa riferimento alla «criminalità organizzata» mentre l’articolo 21 lettera a numero ii CFS parla di «criminalità transfrontaliera».
Trattasi di due nozioni non identiche la cui definizione differisce da un Paese all’altro.