Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 12 pagine
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JU, TG e CP insistono sul fatto che la presa in carico delle spese connessa a questa tipologia di allontanamento non deve in nessun caso ripercuotersi sui Cantoni.
GL plaude in particolare alle innovazioni che introducono una flessibilizzazione delle competenze per quanto riguarda l’allontanamento Dublino (possibilità dell’allontanamento diretto nello Stato d’origine anziché rimpatrio nello Stato Dublino competente per l’esecuzione).
AR, GL, SO, VD e CP plaudono parimenti alla possibilità, in certi casi, di eseguire l’allontanamento direttamente verso il Paese d’origine sulla base di una decisione di allontanamento passata in giudicato erogata da uno Stato Schengen/Dublino. AR, SO e CP ritengono che ciò potrebbe svolgere un ruolo dissuasivo per quanto riguarda il deposito di nuove domande d’asilo in Svizzera qualora un altro Stato Dublino sia già competente. In questo modo le risorse del settore dell’asilo possono essere ripartite in maniera mirata ed efficace.
AG considera questa disposizione necessaria giacché la Svizzera è tenuta a recepire il diritto europeo. Dubita tuttavia che un allontanamento verso il Paese d’origine sia più agevole che non un allontanamento verso lo Stato Dublino competente. Secondo AG, questi casi saranno rari giacché l’allontanamento deve poter essere eseguito rapidamente e lo Stato Dublino non deve aver svolto gli allontanamenti in questione già da un certo periodo di tempo. AG rileva peraltro che la celerità dell’allontanamento s’impone in tutti i casi, se non si vuole gravare ulteriormente l’aiuto sociale. Chiede che la disposizione sia applicata esclusivamente ai casi chiari, in cui sia nota l’identità della persona e siano disponibili documenti di viaggio.
GE s’interroga sulle ripercussioni finanziarie qualora una persona sia incarcerata più a lungo e le pratiche si rivelino complesse. Ritiene che gli oneri finanziari (soccorso d’emergenza e carcerazione amministrativa) connessi a ogni allontanamento che non sia eseguito entro 30 giorni incomberebbero alla Confederazione.
GE s’interroga altresì sull’entità delle nozioni «per lungo tempo» (art. 31b cpv. 1 lett. a LAsi) e «celermente» (art. 31b cpv. 1 lett. b LAsi).
LU osserva che sotto il profilo politico è conveniente poter riconoscere una decisione di allontanamento erogata da un altro Stato. Ciò dovrebbe concorrere a sgravare i Cantoni, segnatamente per quanto riguarda il soccorso d’emergenza. Non si può tuttavia escludere un certo effetto pull riguardante persone in procedura Dublino desiderose di tornare in patria. In tal caso occorrerebbe predisporre un monitoraggio per valutare le conseguenze dell’attuazione della direttiva.
PLR è favorevole alla possibilità di usufruire della direttiva 2001/40/CE nel settore dell’asilo. La considera un complemento utile alla procedura Dublino.
Occorre prestare particolare attenzione ai due punti seguenti:
- per evitare un aumento del numero di persone ammesse provvisoriamente (il cui allontanamento è impossibile), la direttiva 2001/40/CE va utilizzata unicamente laddove l’allontanamento possa essere eseguito celermente. In caso contrario si prediligerà la procedura Dublino.
- laddove sia applicata la direttiva 2001/40/CE occorre una compensazione dei costi per lo Stato Schengen/Dublino responsabile della decisione di allontanamento.
UDC approva il riconoscimento delle decisioni di allontanamento erogate nei riguardi di cittadini di Stati terzi. Ritiene che ciò possa influire positivamente segnatamente per quanto riguarda i richiedenti l’asilo allontanati in Italia che tornano in Svizzera non appena giunti a destinazione. Tanto più che la CEDU potrebbe porre fine ai trasferimenti verso l’Italia.