Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/47: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell'acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d'asilo e di stranieri · 12 pagine

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Non sarà facile dimostrare che il delinquente straniero che valica la frontiera appartiene a un’organizzazione criminale.

GE si chiede se l’articolo 23bis CFS vada interpretato nel senso che soltanto la criminalità organizzata costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, oppure se si possa considerare che qualsiasi forma di criminalità transfrontaliera (su larga scala) può rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico.

Le misure di cui all’articolo 26 CFS possono richiedere un certo tempo prima di produrre gli effetti desiderati. Occorre osservare numerosi termini, tra cui il termine di tre mesi dalla notifica delle raccomandazioni degli esperti allo Stato Schengen in cui è costatato il deficit. Anche i termini inerenti al piano d’azione (un mese per presentarlo e un mese a disposizione della Commissione europea per sottoporre il proprio apprezzamento al Consiglio dell’UE) sono cospicui.

GE si chiede se il paragrafo 5 dell’articolo 26 possa essere interpretato nel senso che gli Stati Schengen sono autorizzati a ripristinare il controllo temporaneo alle frontiere interne finché non sia chiarita la situazione giuridica relativa alla decisione del Consiglio dell’UE, qualora costatino che circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 CFS possono rappresentare una minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 CFS.

2.3 Modifica della LStr

AR e SO vedono di buon occhio la precisazione operata nella LStr riguardo alla carcerazione dei minori. SO sottolinea del resto che corrisponde alla sua prassi.

JU prende atto delle modifiche della LStr e non ha osservazioni particolari da aggiungere. Si limita a osservare che le finanze cantonali non saranno interessate da questi cambiamenti.

PLR approva la modifica.

UNHCR plaude espressamente alla modifica dell’articolo 80 capoverso 4 LStr, che garantisce sicurezza giuridica per quanto riguarda la carcerazione di minori. Cita la Convenzione sui diritti del fanciullo, che mette in primo piano gli interessi dei minori e vieta in linea di massima l’incarcerazione dei minori di 18 anni.

NE si oppone alla carcerazione amministrativa dei minori di età superiore ai 15 anni, sottolineando di aver dal canto suo vietato tale prassi dall’entrata in vigore della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 12 novembre 1996.

AI dà per acquisito che le modifiche della LStr e della LAsi non avranno ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

2.4 Direttiva 2001/40/CE

2.4.1 Approvazione

JU approva le modifiche fondate sulla direttiva 2001/40/CE. Grazie alla direttiva dovrebbe essere possibile evitare il deposito di una nuova domanda d’asilo in Svizzera mentre un altro Stato Dublino è competente, ha emanato una decisione, ha ordinato l’esecuzione dell’allontanamento ma per un certo periodo non lo ha eseguito. JU osserva tuttavia che in caso di allontanamento in uno Stato d’origine anziché nello Stato Dublino competente, la Confederazione dovrà svolgere determinati compiti e investire risorse supplementari a prescindere dalle domande di rimborso che possono essere rivolte allo Stato interessato.