Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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- Gli esami sulle mutazioni del patrimonio genetico che non vengono trasmesse ai discendenti, sottostanno solo a determinati principi della legge e alle disposizioni sull’utilizzazione delle informazioni in eccesso.

Per poter reagire alle nuove conoscenze scientifiche e alle nuove offerte, il Consiglio federale si riserva la possibilità di adeguare alcune disposizioni a livello di ordinanza, nel rispetto di determinate condizioni, e di dichiarare applicabili anche ad esami in altri settori alcune prescrizioni valide per gli esami di un certo ambito.

Oltre a contemplare nuovi campi d’applicazione, l’avamprogetto disciplina ora anche i seguenti aspetti:

- intermediazione e pubblicità di esami genetici;

- condizioni per l’ammissibilità dei test genetici a uso proprio;

- esami prenatali: in questo ambito possono essere esaminate solo le caratteristiche che incidono non solo direttamente ma anche sostanzialmente sulla salute dell’embrione o del feto;

- esecuzione di esami genetici su persone decedute;

- utilizzazione delle informazioni in eccesso derivanti da esami genetici, in particolare le condizioni per la loro comunicazione;

- il compito dell’UFSP di informare il pubblico sugli esami genetici, la loro importanza, utilità e rischi.

L’avamprogetto non modifica le competenze delle autorità preposte all’esecuzione della legge.