Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Elementi essenziali della revisione
1.1 Situazione di partenza
Necessità di un disciplinamento legale degli esami genetici
Gli esami genetici sollevano delicate questioni etiche, psicologiche e sociali. Non soltanto intervengono sempre più spesso nella diagnosi, prevenzione e terapia di patologie, ma consentono anche di scoprire predisposizioni a una malattia prima della comparsa dei sintomi clinici o già nel nascituro (diagnosi prenatale). Grazie all’allestimento di profili del DNA, oggi è possibile determinare la filiazione o l’identità di una persona. I dati genetici possono così fornire informazioni che avranno un notevole influsso sull’intera vita di un essere umano e, in determinati casi, sulla sua famiglia nell’arco di più generazioni. Per conferire un quadro giuridico a tali questioni, fondandosi sulle competenze affidate alla Confederazione dalla Costituzione (art. 24novies, accolto in votazione popolare del 17 maggio 1992, oggi art. 119 Cost.), il Parlamento ha adottato l’8 ottobre 2004 la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU, RS 810.12).
Contenuto e campo d’applicazione della LEGU attualmente in vigore
La LEGU è entrata in vigore il 1° aprile 2007 assieme alle sue ordinanze di esecuzione1. Si prefigge di tutelare la dignità umana e la personalità di coloro che subiscono esami del patrimonio genetico, di impedire esami genetici abusivi e utilizzazioni abusive di dati genetici nonché di garantire la qualità degli esami genetici e dell’interpretazione dei loro risultati. A tale scopo conferisce la facoltà di prescrivere esami genetici esclusivamente ai medici, introduce una procedura di autorizzazione e riconoscimento per i laboratori e stabilisce prescrizioni per l’esecuzione di esami genetici riguardo alla consulenza, il consenso informato e la riutilizzazione del materiale biologico.
La legge disciplina essenzialmente l’esecuzione di esami genetici in ambito medico e l’allestimento di profili del DNA per determinare la filiazione o l’identità di una persona. Stabilisce però anche a quali condizioni si possono effettuare esami genetici in ambito lavorativo, assicurativo e della responsabilità civile nonché quali risultati di precedenti esami possono essere riutilizzati in questo contesto. La legge getta inoltre le basi per l’istituzione di una commissione indipendente di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU)2. Quest’ultima è stata istituita con l’entrata in vigore della legge ed è composta di 12 membri di diversi settori scientifici rilevanti.
La legge è espressamente non applicabile agli esami genetici destinati alla ricerca o all’allestimento di profili del DNA in un procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse. I primi sono disciplinati dalla legge del 30
1Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, RS 810.122.1
Ordinanza del DFI del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, RS
810.122.122
Ordinanza del 14 febbraio 2007 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa, RS 810.122.2
2 http://www.bag.admin.ch/gumek