Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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Occorre dunque rispettare le disposizioni dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (Accordo TBT). Anche per queste disposizioni si deve tenere conto del principio della non discriminazione. Inoltre se una misura non è basata su uno standard internazionale, non può comunque limitare il commercio più di quanto è necessario. Se è possibile provare che ad esempio l'applicazione di standard internazionali non sviluppa gli effetti desiderati, questo criterio può considerarsi soddisfatto. Nella valutazione di questi criteri assumono un'importanza fondamentale la natura (obbligatoria o facoltativa) e l'effetto extraterritoriale dei requisiti in relazione alla produzione, l'importazione e la distribuzione di determinati prodotti. Inoltre una regolamentazione tecnica da parte della Svizzera deve basarsi su uno standard internazionale, se un tale standard è disponibile e risulta adatto allo scopo. Nel quadro dell'Accordo TBT, la Svizzera è tenuta a sottoporre i progetti di prescrizioni tecniche agli altri Stati membri dell'OMC per una presa di posizione (cosiddetta notifica).

Per quanto concerne i requisiti per la messa in commercio di prodotti che rientrano nell'allegato 1 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità MRA Svizzera UE) occorre altresì rispettare il principio dell'equivalenza delle legislazioni. In questi settori di produzione occorre indicare e tenere conto degli effetti di eventuali requisiti per la messa in commercio sulla prosecuzione o sul mantenimento del capitolo di prodotti. Anche in questo ambito la Svizzera è tenuta a sottoporre ai partner commerciali i progetti di prescrizioni tecniche seguendo la procedura di notifica stabilita. Pertanto occorre valutare caso per caso la compatibilità con il diritto commerciale internazionale dell'introduzione di requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti.

Occorre altresì tenere conto dell'Accordo di libero scambio (ALS)58 che la Svizzera ha stipulato con la Comunità economica europea. L'articolo 13 dell'ALS contiene il divieto di introdurre restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Queste ultime si verificano se il commercio viene ostacolato direttamente o indirettamente, in atto o in potenza. Se il Consiglio federale limitasse l'uso di materiali o prodotti per determinati scopi secondo il previsto articolo 30d capoverso 4 LPAmb, obbligasse operatori economici a fornire determinate informazioni secondo gli articoli 35d e 35e LPAmb oppure introducesse requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti secondo gli articoli 35f e 35g, ciò potrebbe limitare il commercio. Se il Consiglio federale adottasse misure di questo genere, queste dovrebbero essere strutturate in modo tale da non violare l'articolo 13 ALS e rispettare di conseguenza i vigenti regolamenti dell'UE. In caso di violazione, questa potrebbe essere giustificata secondo l'articolo 20 ALS dall'esigenza di tutelare la vita delle persone e degli animali o di preservare i vegetali. Tuttavia le misure adottate dal Consiglio federale devono pure essere proporzionali e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio. In riferimento al diritto bilaterale CH-UE sono rilevanti, oltre all’ALS, anche l’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (Mutual Recognition Agreement, MRA) e l’accordo sul commercio di prodotti agricoli59. Nuove norme sulla messa in commercio di prodotti non possono

58 RS 0.32.401

59 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.81