Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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Gli effetti negativi sull'ambiente nel settore della produzione e del consumo devono essere ridotti anche con una migliore informazione ambientale sui prodotti e la possibilità di emanare in casi giustificati requisiti per la messa in commercio di prodotti, se per la loro coltivazione, raccolta o fabbricazione sono state violate prescrizioni ambientali del Paese d'origine o se hanno un elevato impatto sull'ambiente. Ma poiché questi effetti sull'ambiente non si riferiscono solo agli effetti negativi ai sensi della LPAmb, bensì interessano anche altri settori ambientali come ad esempio la salvaguardia della qualità delle acque o la protezione delle foreste, occorre prendere come base costituzionale anche le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 76 (Acque), 77 (Foreste), 78 (Protezione della natura e del paesaggio), 79 (Pesca e caccia) e 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano). Ad eccezione della protezione della natura e del paesaggio, la Confederazione ha una competenza legislativa compiuta anche in questi ambiti. Dopotutto il fatto che la Confederazione stabilisca determinati requisiti per la coltivazione, la raccolta e la fabbricazione di prodotti all'estero è conforme anche all'articolo 74 della Costituzione federale56. Per questo genere di normative è inoltre è possibile prendere come base costituzionale anche l'articolo 54 Cost., che indica come obiettivo dichiarato della politica estera svizzera la salvaguardia delle basi naturali della vita57.

Infine il rafforzamento della collaborazione internazionale è conforme con l'articolo 54 capoverso 1 Cost., in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nel settore del commercio di prodotti e servizi, la Svizzera ha assunto impegni nell'OMC nonché nei confronti dell'UE e stati terzi nel quadro di accordi di libero scambio e accordi bilaterali. Questi accordi sono rilevanti per le misure a favore di un'economia verde previste in questo progetto, in particolare i requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti , e occorre quindi tenerne conto nell'attuazione intrastatale delle misure. Se venisse introdotto un divieto per la messa in commercio di prodotti per i quali i processi e i metodi di produzione non sono accertabili sul prodotto, questo divieto violerebbe l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e l'obbligo della non discriminazione del GATT. Per giustificare una limitazione delle autorizzazioni di messa in commercio, la Svizzera potrebbe appellarsi all'articolo derogatorio generale del GATT. Le possibilità che membri dell'OMC possano problematizzare divieti di importazione o di messa in commercio di prodotti per la cui produzione non sono strati osservate le prescrizioni ambientali del Paese d'origine sarebbero ridotte, poiché un'azione legale non sarebbe nell'interesse del Paese esportatore.

56 Ecosens AG (2012), Rechtliche Abklärungen; Ressourceneffizienz und effiziente Rohstoffnutzung, Zurigo, pag. 75 (disponibile solo in tedesco).

57 Luzius Mader (2000), Die Umwelt in neuer Verfassung? (disponibile solo in tedesco) Anmerkungen zu umweltschutzrelevanten Bestimmungen der neuen Bundesverfassung, Umweltrecht in der Praxis (URP) 2000/2, pagg. 108 e 115 (disponibile solo in tedesco).