Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 11 pagine
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des Droits de l’Homme; Humanrights.ch; Organizzazione mondiale contro la tortura (Organisation mondiale contre la torture); Associazione per i popoli minacciati - Svizzera.
La CSCPI trova poco convincenti le motivazioni avanzate dal Consiglio federale per giustificare la rinuncia a un’attuazione a livello nazionale: anche gli altri tre crimini contemplati dallo Statuto di Roma, e non soltanto il crimine di aggressione, sono di carattere internazionale e presuppongono per lo più un certo grado di partecipazione da parte dello Stato (p.es. art. 7(1) in combinato disposto con gli artt. 7(2)(a), 8(2)(b)(viii), 8(2)(b)(xxv) dello Statuto di Roma); ciò tuttavia non ha impedito alla Svizzera di integrare tali disposizioni nel diritto penale nazionale. Inoltre tale rinuncia non può essere giustificata dall’atteggiamento cauto mostrato da altri Stati nell’implementazione, senza contare poi che disposizioni concernenti il crimine di aggressione sono state in realtà inserite nel rispettivo diritto da un numero considerevole di Stati. La CSCPI argomenta poi che, benché nella risoluzione relativa al crimine di aggressione si precisi esplicitamente che non sussiste alcun obbligo di estendere al nuovo crimine la competenza giurisdizionale nazionale, tale rinuncia costituisce una violazione del principio generale di complementarità su cui lo Statuto di Roma è basato (Preambolo, artt. 1 e 17 dello Statuto di Roma). Provvedendo all’attuazione nazionale, la Svizzera potrebbe invece proporsi come Stato da prendere come modello nella lotta contro l’impunità. Infine la Svizzera non deve diventare un approdo sicuro per chi si rende responsabile di un crimine di aggressione ed è necessario che si doti degli strumenti per intervenire anche nel caso in cui siano cittadini svizzeri a macchiarsi di un simile reato. Un altro vantaggio per la Svizzera di un’attuazione a livello nazionale sarebbe quello di poter perseguire le persone colpevoli di un atto di aggressione contro la Svizzera, nonché le persone aventi doppia cittadinanza.
TRIAL appoggia le argomentazioni della CSCPI con una presa di posizione separata ma identica nei contenuti. Nella sua presa di posizione, anch’essa a sé stante, AI-S deplora l’intenzione di rinunciare all’attuazione nel diritto penale nazionale richiamando l’attenzione sul fatto che, essendosi attivamente impegnata nel corso dei negoziati, la Svizzera non dovrebbe ora adottare una posizione attendista; tale rinuncia si porrebbe poi in contrasto con il principio di complementarità e non sarebbe in alcun modo giustificata dalle probabilità minime di un’accusa a carico di cittadini svizzeri. Per quanto concerne il perseguimento di cittadini stranieri, le «argomentazioni politiche» del Consiglio federale non sarebbero da prendere in considerazione.
L’MPC si rammarica del fatto che non sia prevista un’attuazione a livello nazionale in quanto ciò non solo rende impossibile il perseguimento penale in Svizzera, ma fa emergere una lacuna anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (non sarebbe ad esempio soddisfatto il principio della doppia punibilità per un’estradizione). L’MPC preme pertanto affinché, in