Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/60: Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra · 26 pagine
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Rapporto esplicativo sugli emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 10 e 11 giugno 2010 relativi al crimine di aggressione e ai crimini di guerra
Compendio
Il presente avamprogetto è finalizzato alla ratifica di due emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale: l'inclusione del crimine di aggres-
sione nello Statuto e l'estensione della fattispecie esistente del crimine di guerra. Entrambi gli emendamenti sono stati approvati in occasione della Conferenza di revisione tenutasi a giugno 2010 a Kampala, in Uganda.
Crimine di aggressione
Il divieto generale dell'uso della forza, sancito nella Carta delle Nazioni Unite e integrato nelle norme imperative del diritto internazionale, costituisce una delle regole fondamentali nei rapporti tra gli Stati. Sebbene dalla fine della Seconda guerra mondiale sia diminuito il numero di conflitti armati tra gli Stati, tutt'oggi il divieto dell'uso della forza viene infranto ancora troppo spesso. Il crimine di aggressione colloca il divieto dell'uso della forza nella sfera del diritto penale individuale. In futuro, i massimi detentori del potere decisionale di uno Stato potranno essere chiamati a rispondere in prima persona di fronte alla Corte penale internazionale per gravi violazioni del divieto dell'uso della forza.
Il precursore storico del crimine di aggressione è il crimine contro la pace, in nome del quale, dopo la Seconda guerra mondiale, diverse persone furono condannate nei processi di Norimberga e di Tokyo. In seguito, per lunghi decenni, gli Stati non riuscirono tuttavia ad accordarsi su una definizione del crimine di aggressione, nemmeno quando nel 1998 approvarono lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. La svolta giunse solo nel 2010 con la Conferenza di revisione di Kampala grazie al contributo rilevante della Svizzera.
La Svizzera ha un forte interesse a ratificare il crimine di aggressione. L'aggressione è da alcuni considerata la madre di tutti i crimini poiché il ricorso ingiustificato alla forza comporta spesso altri gravi reati come crimini di guerra o crimini contro l'umanità. La penalizzazione dell'aggressione contribuisce pertanto in modo significativo alla convivenza pacifica tra i popoli, al rispetto dei diritti dell'uomo e all'aiuto alle popolazioni nel bisogno e alla lotta contro la povertà nel mondo , valori fondamentali della Svizzera e obiettivi costituzionali determinanti della sua politica estera. Per uno Stato neutrale, che fu membro della Società delle Nazioni, che nel 1929 aderì al patto Briand-Kellogg sulla rinuncia alla guerra e che, nel 2002, con l'adesione alle Nazioni Unite, si dichiarò ancora una volta a favore del divieto dell'uso della forza, la ratifica del crimine di aggressione è la logica conseguenza di una politica estera costante. Infine la repressione dell'aggressione ha ripercussioni positive anche sulla sicurezza e sulla sovranità territoriale della Svizzera. Se, infatti, la ratifica del crimine ha da un lato un effetto deterrente su eventuali atti di aggressione contro lo Stato, dall'altro contribuisce al mantenimento della pace e della sicurezza nel contesto regionale e internazionale, dal quale la Svizzera è indirettamente condizionata.