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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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a. valori patrimoniali: gli strumenti finanziari e altri investimenti finanziari;

b. strumenti finanziari:

1. i titoli di partecipazione:

 i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento,  i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l’acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino del medesimo emittente o del medesimo gruppo imprenditoriale,

2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,

3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 7 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi,

4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,

5. i derivati di cui all’articolo 2 lettera b della legge del ...3 sulle infrastrutture finanziarie,

6. le assicurazioni sulla vita riscattabili,

7. i conferimenti il cui valore di rimborso o tasso d’interesse dipende dal rischio o dal corso,

c. valori mobiliari: i titoli contabili, le cartevalori, i diritti valori e i derivati

standard che possono essere diffusi in grande numero sul mercato;

d. servizi finanziari: le seguenti attività fornite ai clienti:

1. l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari,

2. l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,

3. la gestione di valori patrimoniali (gestione patrimoniale),

4. la formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),

5. la custodia di valori patrimoniali per conto di clienti,

6. la tenuta di conti,

7. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari,

e. fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale

servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera;

f. consulenti alla clientela: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari

in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto loro stesse fornitori di tali servizi;

g. emittente: chiunque emette o intende emettere valori mobiliari;

2 RS 951.31

3 RS ...