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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 11 Verifica dell’adeguatezza
Il fornitore di servizi finanziari che fornisce servizi finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 10 si informa sulle conoscenze e sull’esperienza dei suoi clienti relative ai prodotti e ai servizi offerti e verifica prima della fornitura del servizio se questo è adeguato per i clienti.
Art. 12 Verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza nel caso di clienti profes-
sionali
1 Nel caso di servizi finanziari destinati a clienti professionali, il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi contrari, presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie.
2 Nel caso di servizi finanziari destinati a clienti professionali di cui all’articolo 4, il fornitore di servizi finanziari può, senza indizi contrari, presupporre che i rischi di investimento connessi al servizio finanziario siano sostenibili finanziariamente per detti clienti.
Art. 13 Mancanza di idoneità o adeguatezza
1 Se ritiene che un servizio o uno strumento finanziario non sia adeguato per i suoi clienti, il fornitore di servizi finanziari li avverte prima di eseguire l’operazione.
2 Se le informazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve non sono sufficienti per:
a. una verifica dell’idoneità, egli non offre alcuna consulenza in investimenti o gestione patrimoniale per i clienti e li informa di questa situazione;
b. una verifica dell’adeguatezza, egli avverte il cliente di non essere in grado di valutare se i servizi o gli strumenti finanziari sono adeguati per lui.
Art. 14 Deroga all’obbligo della verifica dell’adeguatezza
1 Il fornitore di servizi finanziari non deve eseguire alcuna verifica dell’adeguatezza se:
a. il suo servizio consiste esclusivamente nella tenuta di un conto o di un deposito oppure nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati dei clienti; e
b. il servizio viene fornito su richiesta del cliente.
2 Egli informa i clienti che, prima della fornitura del servizio, non esegue alcuna verifica dell’adeguatezza o dell’idoneità.
Sezione 4: Documentazione e rendiconto
Art. 15 Documentazione
1 I fornitori di servizi finanziari fissano per scritto: