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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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b. se si effettua regolarmente una valutazione dell’idoneità degli strumenti finanziari oppure no; e

c. se viene eseguita un’analisi di mercato in relazione al servizio oppure no.

3 Le informazioni possono essere fornite ai clienti in forma standardizzata.

4 La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 8 Momento della comunicazione delle informazioni

1 I fornitori di servizi finanziari informano tempestivamente e in maniera comprensibile i propri clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.

2 In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un foglio informativo di base (art. 58–60), i fornitori di servizi finanziari lo mettono gratuitamente a disposizione dei propri clienti privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto.

3 In caso di offerta di strumenti finanziari per i quali deve essere redatto un prospetto (art. 37–39), i fornitori di servizi finanziari, su richiesta, lo mettono gratuitamente a disposizione dei propri clienti privati.

4 Se il valore di uno strumento finanziario si calcola in base all’evoluzione di un altro o di altri strumenti finanziari e se per questi strumenti esiste un foglio informativo di base, a questa documentazione si applica, per analogia, l’obbligo del capoverso 2.

Art. 9 Indipendenza

1 I fornitori di servizi finanziari designano un servizio come indipendente soltanto se:

a. prendono in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato; e

b. in relazione alla fornitura del servizio, non accettano vantaggi da terzi, oppure accettano vantaggi facendone però beneficiare i clienti.

2 I fornitori di servizi finanziari si definiscono indipendenti soltanto se per tutti i servizi finanziari offerti rispettano i presupposti di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Idoneità e adeguatezza dei servizi finanziari

Art. 10 Verifica dell’idoneità

Il fornitore di servizi finanziari che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera d numero 3 o 4 si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento dei suoi clienti, nonché sulle loro conoscenze e sulla loro esperienza relative agli strumenti e ai servizi finanziari offerti, prima di raccomandare loro servizi e strumenti finanziari idonei.