Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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4 Prima della fornitura di servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano i propri clienti se questi ultimi non sono considerati clienti privati e li mettono al corrente della possibilità dell’opting-in.
Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari
Capitolo 1: Norme di comportamento
Sezione 1: Principio
Art. 6
1 Quando forniscono servizi finanziari, i fornitori di tali servizi devono osservare gli obblighi prudenziali di cui al presente titolo.
2 Essi agiscono nel migliore interesse possibile dei propri clienti e con la conoscenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie.
3 Sono fatti salvi le disposizioni e i requisiti più estesi in altre leggi sui mercati finanziari.
Sezione 2: Obbligo di informazione
Art. 7 Contenuto e forma dell’informazione
1 I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti su:
a. il proprio nome e il proprio indirizzo, il proprio status di vigilanza e il proprio campo d’attività;
b. il servizio finanziario offerto;
c. i propri vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;
d. gli strumenti finanziari offerti;
e. le modalità di custodia degli strumenti finanziari;
f. i rischi connessi al servizio finanziario, agli strumenti finanziari e alla loro custodia;
g. i costi connessi al servizio finanziario offerto e all’acquisto, all’alienazione e alla detenzione degli strumenti finanziari offerti;
h. la possibilità di avviare procedure di composizione delle controversie innanzi a un organo di mediazione di cui al titolo quarto.
2 Nella consulenza in investimenti e nella gestione patrimoniale, i fornitori di servizi finanziari informano inoltre i propri clienti:
a. se il servizio è fornito in modo indipendente oppure no;