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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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4 Prima della fornitura di servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano i propri clienti se questi ultimi non sono considerati clienti privati e li mettono al corrente della possibilità dell’opting-in.

Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

Capitolo 1: Norme di comportamento

Sezione 1: Principio

Art. 6

1 Quando forniscono servizi finanziari, i fornitori di tali servizi devono osservare gli obblighi prudenziali di cui al presente titolo.

2 Essi agiscono nel migliore interesse possibile dei propri clienti e con la conoscenza specialistica, la diligenza e la scrupolosità necessarie.

3 Sono fatti salvi le disposizioni e i requisiti più estesi in altre leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Obbligo di informazione

Art. 7 Contenuto e forma dell’informazione

1 I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti su:

a. il proprio nome e il proprio indirizzo, il proprio status di vigilanza e il proprio campo d’attività;

b. il servizio finanziario offerto;

c. i propri vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;

d. gli strumenti finanziari offerti;

e. le modalità di custodia degli strumenti finanziari;

f. i rischi connessi al servizio finanziario, agli strumenti finanziari e alla loro custodia;

g. i costi connessi al servizio finanziario offerto e all’acquisto, all’alienazione e alla detenzione degli strumenti finanziari offerti;

h. la possibilità di avviare procedure di composizione delle controversie innanzi a un organo di mediazione di cui al titolo quarto.

2 Nella consulenza in investimenti e nella gestione patrimoniale, i fornitori di servizi finanziari informano inoltre i propri clienti:

a. se il servizio è fornito in modo indipendente oppure no;