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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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4 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di istituto finanziario permette di esercitare anche l’attività di rappresentante di investimenti di capitale esteri.

Art. 6 Condizioni di autorizzazione

1 Ha diritto all’autorizzazione chiunque adempie le condizioni del presente capitolo e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari.

2 Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari, nel caso in cui ciò sia necessario per attuare standard internazionali riconosciuti.

Art. 7 Mutamenti delle circostanze

1 L’istituto finanziario comunica all’autorità di vigilanza i mutamenti delle circostanze su cui poggia l’autorizzazione.

2 Se si tratta di mutamenti essenziali, per proseguire l’attività è necessario ottenere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

Art. 8 Organizzazione

1 L’istituto finanziario deve stabilire regole adeguate di conduzione dell’impresa ed essere organizzato in modo da poter adempiere gli obblighi derivanti dalla presente legge.

2 Esso identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e predispone un sistema efficace di controllo interno.

3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di organizzazione per i singoli istituti finanziari.

Art. 9 Sede della direzione

1 La direzione effettiva dell’istituto finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

2 Le persone alle quali è stata affidata la gestione dell’istituto finanziario devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 10 Garanzia

1 L’istituto finanziario e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile.

2 Le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione dell’istituto finanziario devono inoltre:

a. godere di buona reputazione; e