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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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b. disporre delle indispensabili qualifiche professionali per l’esercizio della funzione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono godere anch’esse di buona reputazione e il loro influsso non deve ripercuotersi a scapito di una gestione sana e prudente.
4 Per persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario si intende chiunque partecipa direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o può influenzare notevolmente in altro modo la gestione dell’istituto.
5 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, l’acquirente o alienante deve darne notifica all’autorità di vigilanza. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera, raggiunge o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.
6 L’istituto finanziario notifica all’autorità di vigilanza appena ne ha conoscenza le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.
Art. 11 Conformità fiscale
1 Nell’accettare valori patrimoniali, l’istituto finanziario esamina se esiste un rischio elevato che tali valori patrimoniali, in violazione dell’obbligo fiscale, non sono o non saranno dichiarati. Sono eccettuati dall’esame i valori patrimoniali di poca entità.
2 Se sussistono indizi di un rischio elevato, l’istituto finanziario procede a ulteriori chiarimenti. L’estensione dei chiarimenti è in funzione del rischio che il cliente rappresenta in relazione al rispetto dell’obbligo fiscale.
3 L’istituto può rinunciare all’esame del rispetto dell’obbligo fiscale se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale.
4 Se deve presumere che valori patrimoniali offertigli o investiti presso di esso non sono o non saranno dichiarati, in violazione dell’obbligo fiscale, l’istituto finanziario:
a. rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova relazione d’affari;
b. se si tratta di clienti già acquisiti, scioglie la relazione d’affari se:
1. il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso l’istituto finanziario sono dichiarati legalmente, e
2. la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe svantaggi insostenibili.