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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

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Art. 15 Delega di compiti

1 L’istituto finanziario può delegare compiti a terzi, a condizione che tale delega sia nell’interesse degli investitori, dei clienti e di una gestione adeguata.

2 Esso ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile e garantisce l’istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione dell’incarico.

3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone in possesso dell’autorizzazione necessaria per tale attività.

4 L’autorità di vigilanza può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all’estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.

Art. 16 Attività all’estero

Gli istituti finanziari organizzati secondo il diritto svizzero informano l’autorità di vigilanza prima di:

a. aprire, acquisire o chiudere all’estero una filiale, una succursale, un’agenzia o una rappresentanza;

b. acquistare o alienare una partecipazione qualificata in una società estera.

Titolo secondo: Istituti finanziari

Capitolo 1: Gestori patrimoniali

Art. 17 Definizione

Per gestore patrimoniale si intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, gestisce su mandato e a titolo professionale valori patrimoniali o può altrimenti disporre di valori patrimoniali affidatigli da clienti.

Art. 18 Forma giuridica

1 Possono essere gestori patrimoniali con sede o domicilio in Svizzera:

a. le imprese individuali;

b. le società commerciali o le società cooperative.

2 I gestori patrimoniali sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio.

Art. 19 Compiti

I gestori patrimoniali possono fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi:

a. gestione individuale di singoli portafogli;

b. consulenza in investimenti;