Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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violazione degli obblighi di diritto civile da parte dei fornitori di servizi finanziari. Un cliente che mira ad avviare, presso l’autorità di vigilanza, una procedura ai sensi del diritto in materia di vigilanza contro il fornitore di servizi finanziari non ha qualità di parte in tale procedura7. Eventuali azioni devono essere intentate dinanzi alle competenti istanze di diritto civile (cfr. art. 117).

1.3.2.2 Organizzazione

Per poter rispettare le norme di comportamento stabilite dalla LSF, i fornitori di servizi finanziari devono adottare determinate misure organizzative. Tali misure sono affiancate dagli obblighi in materia di organizzazione previsti al titolo secondo della LSF. I fornitori di servizi finanziari sono tenuti in particolare ad assicurare l’adempimento degli obblighi sanciti dalla LSF mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio. Inoltre, in occasione dell’impiego di collaboratori e del ricorso a terzi, devono assicurarsi che questi abbiano le qualifiche necessarie. Occorre evitare per quanto possibile i conflitti d’interesse e, in ogni caso, rivelarli al cliente. L’accettazione di vantaggi è ammessa solamente se i clienti hanno previamente rinunciato esplicitamente alla consegna dei vantaggi, o se ne vengono fatti beneficiare completamente i clienti interessati. Per gli operatori del mercato non assoggettati alla vigilanza, la maggior parte degli obblighi è comunque già prevista dal diritto vigente in materia di vigilanza o può essere desunta dagli obblighi di diligenza e fedeltà del diritto civile. La novità non risiede pertanto negli obblighi in quanto tali, bensì nella loro validità intersettoriale, nel senso che si applicano a tutte le persone che forniscono servizi finanziari.

Gli obblighi in materia di organizzazione della LSF si applicano sia ai fornitori di servizi finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale sia a quelli non assoggettati. Tuttavia, una sorveglianza prudenziale costante del rispetto di tali obblighi ha luogo soltanto per i fornitori di servizi finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale.

Oltre ai requisiti sanciti dalla LSF riguardo all’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari, devono essere rispettati anche gli obblighi in materia di organizzazione imposti ai fornitori di servizi finanziari assoggettati a vigilanza previsti da altri atti normativi in materia di mercati finanziari.

1.3.2.3 Consulenti alla clientela

Il contatto tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti avviene di norma mediante un consulente alla clientela del fornitore di servizi finanziari. Affinché le nuove norme di comportamento siano effettivamente applicate nella prassi, occorre assicurare che in passato i consulenti alla clientela non abbiano violato gravemente le norme di comportamento e che essi, o il fornitore di servizi finanziari per cui operano, siano affiliati a un organo di mediazione e dispongano di sufficienti garanzie finanziarie.

Per «consulenti alla clientela» si intendono le persone fisiche che entrano in contatto con il cliente e gli offrono o forniscono un servizio finanziario concreto. Il concetto deve essere interpretato in senso ampio e comprende, oltre ai gestori patrimoniali e

7 Cfr. anche DTF 139 II 279, consid. 2 e 4.