Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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spese sono coperte con i mezzi del Fondo (cpv. 2), in modo che le casse della Confederazione non siano gravate da altre spese.
Sezione 2: Contributi dei fornitori di servizi finanziari
Art. 89–91
L’articolo 89 obbliga i fornitori di servizi finanziari al versamento di contributi annui per alimentare regolarmente il Fondo per le spese processuali. Tuttavia, dal momento che i contributi versati non devono servire ad accumulare un patrimonio illimitato, l’obbligo di contribuzione deve essere limitato e sussistere solo nella misura in cui e fino a quando il Fondo per le spese processuali dispone di attivi che gli consentano di finanziare per almeno due esercizi consecutivi le prestazioni che ci si può attendere. Se il Fondo dispone di risorse sufficienti e le prestazioni che è chiamato a versare non aumentano in misura imprevista, per i fornitori di servizi finanziari risulta solo un onere finanziario limitato.
Ai sensi dell’articolo 90 capoverso 1, il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza le tariffe per i contributi che devono essere versati dai fornitori di servizi finanziari. A tal fine deve tenere conto di diversi fattori, in particolare del valore dei servizi finanziari erogati dal fornitore di servizi finanziari ai clienti privati (lett. a), del numero dei clienti privati (lett. b), del numero dei consulenti alla clientela operanti per il fornitore di servizi finanziari (lett. c) nonché del numero di azioni e procedure di composizione delle controversie contro un fornitore di servizi finanziari (lett. d). Basandosi sull’ordinanza, il DFF determina annualmente i contributi che i singoli fornitori di servizi finanziari sono chiamati a versare e li reclama in due rate semestrali (art. 90 cpv. 2).
L’articolo 91 prevede l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte del fornitore di servizi finanziari nel caso in cui i contributi annui ordinari non siano sufficienti a coprire i costi del Fondo per le spese processuali. Eventuali contributi straordinari si determinano a loro volta in analogia ai contributi ordinari annui (cfr. art. 90).
Sezione 3: Assunzione delle spese processuali
La terza sezione del presente capitolo disciplina i presupposti, l’entità e la procedura di assunzione delle spese processuali di clienti privati da parte del Fondo per le spese processuali.
Presupposti fondamentali ai fini dell’assunzione delle spese sono che l’azione legale e, quindi, la controversia di un cliente privato non sembrino prive di probabilità di successo. Inoltre il cliente privato non può vivere in condizioni finanziarie straordinariamente buone da non avere bisogno di aiuto per affrontare l’azione (art. 92 cpv. 1 lett. b e d). Ciò garantisce che il Fondo per le spese processuali sia utilizzato solo se è pertinente, escludendo il più possibile abusi.
In linea di principio devono essere assunte le spese processuali comprendenti le spese giudiziarie, eventuali spese ripetibili alla controparte e, in particolare, le spese di un’adeguata rappresentanza legale (art. 93). L’assunzione avviene in base a una decisione di approvazione da parte del tribunale, basata su una fondata domanda del cliente privato (art. 94 e art. 95). Il tribunale stabilisce il contributo proprio del cliente privato considerando in particolare le sue condizioni finanziarie. Le presta-