Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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procedurale sia effettiva. Così come per il patrocinio gratuito, la decisione in merito all’assenza di probabilità di successo di una controversia non ha alcun effetto vincolante sulla successiva decisione materiale nella controversia.

Dal momento che il Fondo per le spese processuali è destinato a sostenere i clienti privati nell’affermazione dei loro diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari entro i limiti che appaiono necessari e opportuni in termini di economia procedurale e generale, è giustificato il fatto che l’assunzione delle spese sia possibile soltanto per le cause il cui valore della controversia non superi 1 milione di franchi. In caso di un valore superiore della controversia può essere eventualmente considerata la possibilità di un’azione parziale per una somma inferiore, a condizione che sia ammesso dalle disposizioni generali della procedura civile (cfr. art. 86 CPC).

Dal momento che il Fondo per le spese processuali intende sostenere soltanto i clienti privati che, in base ai rischi finanziari, sono ostacolati nell’affermazione effettiva dei loro diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari, l’assunzione delle spese processuali è giustificata soltanto se un cliente privato non dispone di adeguate risorse finanziarie. A differenza del patrocinio gratuito, che si collega alla mancanza di mezzi (cfr. art. 117 lett. a CPC), il diritto all’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali non sussiste se il cliente privato dispone di condizioni finanziarie straordinariamente buone (lett. d). Ciò avviene in ogni caso se il cliente privato percepisce un reddito di gran lunga superiore al valore medio oppure dispone di un patrimonio, che supera di molto le presumibili spese processuali.

Ai sensi del capoverso 2 le spese processuali non sono eccezionalmente assunte dal Fondo per le spese processuali neppure alle condizioni definite se un cliente privato, in seguito al suo recesso da una transazione di gruppo approvata (cosiddetto opt out; cfr. in merito il commento all’art. 111), avvia autonomamente un’azione contro un fornitore di servizi finanziari. In questo caso non appare auspicabile che i clienti privati, facenti uso del proprio diritto di recesso in seguito a una procedura di transazione di gruppo, svolgano un’azione individuale contro fornitori di servizi finanziari con il sostegno del Fondo per le spese processuali. Nella procedura della transazione di gruppo, infatti, in particolare la sua adeguatezza viene verificata da un tribunale superiore cantonale. Tuttavia, il cliente privato che decide per un’azione individuale deve farlo assumendosene le spese e i rischi.

Secondo l’articolo 103 (cfr. commento al riguardo) anche le associazioni e le organizzazioni che hanno diritto di proporre azioni possono chiedere l’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali. Ai sensi del capoverso 3 le associazioni hanno diritto a condizioni agevolate solo se la loro domanda non appare priva di probabilità di successo (lett. b; cfr. in merito i precedenti commenti) e non dispongono di condizioni finanziarie straordinariamente buone (lett. d; cfr. in merito i precedenti commenti). Per contro, in considerazione delle circostanze specifiche dell’azione collettiva, non devono essere obbligate a una precedente procedura di composizione delle controversie e non si applica il limite di 1 milione al valore della controversia. Entrambi i presupposti non appaiono opportuni nelle azioni collettive.

In linea di massima il diritto all’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali è indipendente da un eventuale diritto alla concessione del patrocinio gratuito e alla designazione di un patrocinatore d’ufficio a norma del CPC (cfr. art. 117 segg. CPC). In caso di domande in tal senso i rispettivi pre-