Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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L’osservanza dei suddetti principi costituisce il presupposto al riconoscimento;

– secondo la lettera b sono riconosciute solo le organizzazioni atte ad assicurare che le persone da esse incaricate della composizione delle controversie dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. La specifica competenza delle persone coinvolte rappresenta un valore aggiunto per la composizione delle controversie da parte di un organo di mediazione riconosciuto. In particolare si tratta di conoscenze specifiche su strumenti finanziari, titoli di partecipazione e di credito ai sensi dell’articolo 3 lettere a–c, sui servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera d nonché sui mercati finanziari e dei capitali in generale. Inoltre le persone coinvolte devono possedere anche particolari competenze specialistiche nell’ambito della risoluzione e conciliazione delle controversie;

– il riconoscimento presuppone quindi che l’organo di mediazione disponga di un regolamento d’organizzazione, di procedura, sui contributi e sulle spese (lett. c–e). Questi regolamenti devono coincidere con le disposizioni del presente capitolo;

– infine gli organi di mediazione riconosciuti devono garantire la trasparenza, informare sulla loro attività e presentare un rapporto sulla propria attività all’autorità di vigilanza (lett. f–g).

Ai sensi dell’articolo 82 capoverso 3 l’autorità di riconoscimento e di vigilanza pubblica un elenco degli organi di mediazione. Inoltre il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione (art. 82 cpv. 4).

Art. 83 Scambio di informazioni

L’articolo 83 disciplina lo scambio di informazioni tra gli organi di mediazione riconosciuti e l’autorità di riconoscimento e di vigilanza. Questa disposizione garantisce che ogni attore disponga delle informazioni necessarie all’adempimento del proprio compito.

Art. 84 Revoca del riconoscimento

Secondo l’articolo 84 se un organo di mediazione non soddisfa più i presupposti di cui all’articolo 82, allo scadere del termine appropriato fissatogli per rimediarvi, l’autorità di riconoscimento gli revoca il riconoscimento. Se a un organo di mediazione viene revocato il riconoscimento, i fornitori di servizi finanziari coinvolti devono aderire a un altro organo di mediazione riconosciuto. In linea di massima le procedure in corso non sono interessate da una revoca del riconoscimento.

Capitolo 3: Spese processuali

Nel diritto vigente un ostacolo particolare all’affermazione di pretese di diritto civile da parte di clienti privati nei confronti di fornitori di servizi finanziari è costituito