Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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dalle spese processuali, ovvero dal rischio delle spese processuali117. Da un lato, già prima o al momento del loro avvio questi processi comportano numerosi accertamenti dei fatti e giuridici. Nella maggior parte dei casi il cliente privato necessita dell’assistenza professionale e remunerata di un avvocato. Inoltre, conformemente all’articolo 98 CPC, il cliente deve anticipare le spese. D’altro lato, il cliente privato corre anche il rischio – secondo i principi generali del processo civile – di dover assumere le spese giudiziarie, composte di spese processuali e di eventuali spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), in caso di soccombenza totale o anche solo parziale in un processo contro il fornitore di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 106 CPC. Nella prassi entrambi questi aspetti fanno sì che in Svizzera l’applicazione del diritto nei danni agli investitori è ostacolata.

Dato che tale problematica si presenta in particolare nel rapporto tra clienti privati e fornitori di servizi finanziari, le disposizioni proposte di seguito si limitano ai clienti privati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 (cfr. in merito il commento all’art. 4). Non sono da considerare clienti privati in questo senso i clienti professionali e istituzionali, che dichiarano per scritto di voler essere considerati clienti privati (opting in). Per questi una tenuta del processo a spese proprie è quindi possibile e ragionevole se, nel singolo caso, non dispongono delle qualifiche specialistiche oppure vogliono consapevolmente beneficiare delle particolari norme di tutela a favore dei clienti privati.

Alla luce di quanto precede, nella LSF vengono proposte due varianti per poter risolvere la problematica legata alle spese. In alternativa si tiene conto sia di una soluzione con un tribunale arbitrale sia di un Fondo per le spese processuali. Il Consiglio federale predilige la variante del tribunale arbitrale e invita i partecipanti alla consultazione a esprimersi soprattutto in merito a queste varianti.

Variante A

Capitolo 3: Tribunale arbitrale

Mediante una procedura davanti a un tribunale arbitrale, una controversia può essere decisa in via definitiva da una sola istanza. Questa soluzione consente ai clienti di ottenere un giudizio vincolante sulla loro pretesa più rapidamente rispetto alla procedura civile ordinaria, nell’ambito della quale la decisione può essere impugnata dinanzi ad altre due istanze. In questo modo la pace giuridica viene ristabilita in tempi più brevi e anche l’onere finanziario dei clienti non è della stessa portata.

Art. 85 Principi

I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a istituire un tribunale arbitrale cui possano far ricorso i loro clienti. Al riguardo, il numero di tribunali arbitrali possibili non è definito. I tribunali arbitrali devono tuttavia essere organizzati come istituzioni permanenti, per cui non è possibile istituirli come tribunali ad hoc (art. 85 cpv. 1).

117 Cfr. Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, Aktuelle Juristische Praxis 2012, pag. 217 segg., 219; Weber, Rolf H./Baisch, Rainer, Hybride Streitschlichtung im Finanzdienstleistungssektor, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht 2013, pag. 191 segg., 192 e Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2013, pag. 43 segg. (consultabile all’indirizzo http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-brf.pdf) e rapporto per l’audizione, pag. 9.