Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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zioni sono elaborate dal Fondo per le spese processuali, al quale possono essere addossate o anche assegnate direttamente le relative spese (art. 100). In tal modo si intende garantire che non si generino costi ulteriori per i Cantoni, primi competenti della giurisdizione di diritto civile.
Art. 92 Diritto
Al capoverso 1 la disposizione stabilisce quattro presupposti in base ai quali i clienti privati hanno diritto all’assunzione di una parte adeguata delle loro spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali per azioni contro fornitori di servizi finanziari. Il fatto di legare il diritto a chiari presupposti garantisce che sia possibile ricorrere al Fondo per le spese processuali solo se appare necessario ai fini dell’affermazione del diritto. Nel contempo ciò impedisce che il Fondo per le spese processuali possa essere utilizzato per azioni poco promettenti o prive di probabilità di successo oppure da persone che non hanno bisogno di aiuto. Entrambi gli aspetti tutelano gli interessi dei fornitori di servizi finanziari e di un sistema giudiziario funzionante ed efficiente.
Secondo la lettera a il diritto all’assunzione delle spese processuali sussiste solo se il cliente privato ha già presentato una domanda di composizione delle controversie presso un organo di mediazione riconosciuto per una causa riguardante lo stesso oggetto e ha partecipato alla procedura. Ciò garantisce due aspetti: da un lato, la possibilità di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali non deve indurre a una conduzione del processo eccessivamente facile o inutile, qualora una conciliazione consensuale fosse stata possibile o almeno tentata. Dall’altro, la composizione delle controversie da parte di organi di mediazione riconosciuti deve continuare a essere così incoraggiata. Ciononostante, la possibilità di presentare una domanda di composizione delle controversie tramite un organo di mediazione riconosciuto nonché la possibilità di ricorrere al Fondo per le spese processuali vanno ad aggiungersi ai diritti e alle garanzie procedurali generali dei clienti privati, senza che ciò comporti svantaggi procedurali o, addirittura, del diritto materiale. Nella sua decisione in merito all’assenza di probabilità di successo (cfr. in merito lett. b), il tribunale competente della domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali non è vincolato neppure a un’eventuale valutazione o raccomandazione dell’organo di mediazione.
Solo se la domanda di un’azione intentata da un cliente privato contro un fornitore di servizi finanziari non appare priva di probabilità di successo (lett. b), l’agire in giudizio merita di essere sostenuto. La nozione di domanda, così come utilizzata all’articolo 29 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)119 e all’articolo 117 CPC, deve essere intesa in senso esteso nel presente contesto120. Le probabilità di successo vengono meno se i rischi di perdita superano le possibilità di vincere non solo in misura moderata e quindi una parte, che dispone della risorse necessarie, non deciderebbe ragionevolmente di avviare una procedura121. In considerazione delle differenze con il patrocinio gratuito, nel presupposto del ricorso al Fondo per le spese processuali occorre tuttavia applicare una rigorosa nozione di assenza di probabilità di successo. L’assenza di probabilità di successo può essere di natura sia
119 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
120 Cfr. anche Bühler, Alfed, in: Berner Kommentar zur Zivilprozessordnung, Berna 2012, art. 117 N 233.
121 DTF 138 III 217 consid. 2.2.4