Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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Variante B

Sezione 1: Fondo per le spese processuali

Art. 85 e 86

In questo ambito la LSF propone l’istituzione di un particolare «Fondo per le spese processuali per le controversie in materia di servizi finanziari» (art. 85). A determinate condizioni (cfr. commento all’art. 93) questo fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC)118 deve assumersi le spese processuali dei clienti privati – nonché a determinate condizioni anche delle associazioni, delle società e di altre organizzazioni (cfr. commento agli art. 92 e 103) – e corrispondere determinate prestazioni (art. 86). I clienti privati sono così esonerati dal rischio delle spese processuali.

A differenza di quanto espresso nel rapporto per l’audizione, l’esenzione dalle spese non deve andare direttamente a carico del fornitore di servizi finanziari convenuto. I costi devono piuttosto essere assunti dal Fondo per le spese processuali costituito e alimentato con i contributi dei fornitori di servizi finanziari.

Il fondo speciale è un patrimonio che è devoluto da terzi alla Confederazione con determinati requisiti e i cui costi o ricavi sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico. Se la LSF non sancisce alcuna disposizione, il Consiglio federale disciplina l’amministrazione del fondo speciale nell’ambito delle condizioni o delle disposizioni di legge (cfr. art. 52 LFC). Il primo paragrafo del presente capitolo si limita dunque alle disposizioni fondamentali sull’ordinamento e l’organizzazione di questo Fondo per le spese processuali.

Art. 87 Finanziamento

La disposizione disciplina il finanziamento del Fondo per le spese processuali che in primo luogo deve essere costituito e alimentato dai contributi dei fornitori di servizi finanziari (lett. a). Nel contempo vi confluiscono le spese ripetibili versate eventualmente in procedure dai fornitori di servizi finanziari soccombenti, sempre che tali spese spettino al Fondo per le spese processuali (lett. b). Nelle procedure vinte dal cliente privato che svolge l’azione legale al Fondo per le spese processuali risultano dunque al massimo oneri contenuti, nella misura in cui non sono coperti dalle rispettive spese ripetibili. Il Fondo per le spese processuali si assume le spese processuali solo se la domanda non sembra priva di possibilità di successo (cfr. art. 92 cpv. 1 lett. b). In base a questo presupposto le procedure (pre)finanziate dal Fondo per le spese processuali dovrebbero in gran parte portare a una vittoria del cliente. Il Fondo per le spese processuali viene alimentato anche da liberalità di terzi (lett. c) e dai proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l’amministrazione degli attivi (lett. d).

Art. 88 Gestione del patrimonio e spese amministrative

L’articolo 88 disciplina la gestione del patrimonio e le spese amministrative. L’amministrazione è svolta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Tutte le

118 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0)