Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine
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Art. 97 Mezzi d’impugnazione
Analogamente al gratuito patrocinio (cfr. art. 121 CPC) il richiedente ha la possibilità di impugnare mediante reclamo una decisione negativa (o anche la revoca di un’autorizzazione, cfr. art. 99 cpv. 2) ai sensi dell’articolo 319 e seguenti CPC. A differenza del gratuito patrocinio122 la controparte non è legittimata al reclamo perché non è gravata né dalla concessione né dalla mancata concessione dell’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali, tanto più che anche l’esenzione dalla cauzione per le eventuali ripetibili alla controparte non comporta alcun rischio, poiché il Fondo per le spese processuali avrebbe dovuto assumersele.
Art. 98 Comunicazione della decisione
Dal momento che il Fondo per le spese processuali è responsabile del disbrigo e della liquidazione delle spese processuali e deve provvedervi per l’ammontare accolto dal tribunale (cfr. art. 100), è necessario che sia informato anche delle decisioni in merito. Il tribunale competente è pertanto tenuto a comunicare direttamente al Fondo per le spese processuali le decisioni favorevoli o le decisioni di revoca.
Art. 99 Integrazione e revoca dell’assunzione delle spese processuali
La disposizione disciplina i due casi ipotizzabili di una modifica a posteriori di una decisione, con la quale era stata approvata l’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali. Ai sensi del capoverso 1 il tribunale può, su domanda, integrare l’importo accolto e autorizzare l’assunzione di ulteriori spese per un’adeguata rappresentanza legale o eventuali esperti (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b). Viceversa l’approvazione deve essere revocata, se viene constatato a posteriori che il diritto all’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali non sussiste più o non è mai esistito (cpv. 2). In questo caso il Fondo per le spese processuali vanta nei confronti del cliente privato un diritto di rimborso delle prestazioni già erogate.
Art. 100 Liquidazione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese
processuali
La disposizione disciplina il vero e proprio disbrigo e, quindi, la liquidazione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali in tutti i casi in cui una domanda è stata approvata.
Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui il Fondo per le spese processuali assume le spese processuali di clienti privati per l’ammontare approvato. Per maggiore concretezza il capoverso 2 stabilisce che il Fondo per le spese processuali deve saldare le spese processuali, le spese della rappresentanza legale ed eventuali spese ripetibili (cfr. anche art. 93 cpv. 1). Nelle decisioni del tribunale è pertanto opportuno addossare queste spese direttamente al Fondo per le spese processuali.
Indipendentemente da un eventuale addebito diretto delle spese al Fondo per le spese processuali il capoverso 3 stabilisce che esso risponde nei confronti dei creditori unicamente per le prestazioni e i creditori hanno un diritto di credito diretto. In tal modo si intende sgravare immediatamente il cliente privato, al quale è stata
122 Cfr. messaggio CPC (FF 2006 6593 segg., 6675)