Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 165 pagine

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approvata l’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali. Dal momento che il Fondo per le spese processuali in quanto debitore deve essere considerato sempre solvibile, i suoi creditori, ovvero sia i fornitori di servizi finanziari sia lo Stato, non hanno diritto ad anticipi né a cauzioni. In questo modo si intende agevolare il disbrigo.

Se il cliente privato vince in parte o interamente il processo contro il fornitore di servizi finanziari e gli vengono riconosciute le spese ripetibili, queste prestazioni confluiscono direttamente nel Fondo per le spese processuali. Eventuali spese ripetibili possono dunque essere assegnate direttamente al Fondo per le spese processuali.

In tal modo viene attuato con coerenza il meccanismo di funzionamento del Fondo per le spese processuali come strumento di finanziamento di processi intentati dagli investitori non privi di probabilità di successo. Se i clienti privati vincono nelle azioni contro i fornitori di servizi finanziari, al Fondo per le spese processuali non viene addossato alcun onere o soltanto un onere moderato: da un lato, il fornitore di servizi finanziari soccombente deve far fronte alle spese giudiziarie, dall’altro al Fondo per le spese processuali sono assegnate spese ripetibili, che consentono di coprire le spese di una rappresentanza legale del cliente privato. Soltanto nell’eventualità contraria, in cui il Fondo per le spese processuali ha assunto tali spese e il caso, inizialmente giudicato come non privo di possibilità di successo, ha esito pregiudizievole per il cliente privato, saranno definitivamente addebitate spese al Fondo per le spese processuali.

Secondo il capoverso 5 la liquidazione delle spese e, in particolare, il disbrigo nei confronti del rappresentante legale di clienti privati sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno del Fondo per le spese processuali.

Capitolo 4: Azione collettiva e procedura di transazione di gruppo

La procedura civile per far valere i diritti dei clienti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari concernenti rapporti giuridici fallisce di frequente nella prassi, poiché i danni degli investitori sono spesso cosiddetti danni di massa o sparsi.

Nello specifico si tratta di un danno di massa se un numero elevato di clienti ha subito notevoli perdite in pari misura per una stessa causa. Ciò vale ad esempio per i danni subiti dagli investitori sulla scia dei fallimenti dei due istituti finanziari Lehman Brothers Holding Inc. nonché dell’intero gruppo Lehman e del gruppo Kaupthing.

Si parla invece di danni sparsi se, analogamente al caso dei danni di massa, un numero elevato di persone è stato danneggiato da un evento dannoso, tuttavia il singolo subisce solo un danno minore in termini di valore. Per i danni di massa il numero elevato di persone interessate, le controversie e le cause legali mettono in discussione l’efficienza giudiziaria, mentre nei danni sparsi l’applicazione del diritto fallisce spesso per la cosiddetta apatia razionale dei danneggiati, nel senso che vi rinunciano per considerazioni di carattere economico, i loro diritti non si realizzano e l’autore del danno non deve quindi attendersi che siano avanzate pretese.

In entrambi gli scenari nell’attuazione del diritto individuale non si giunge dunque a una realizzazione del diritto oggettivo. Per questi casi si tiene conto dei diversi strumenti processuali, che consentono il regolamento giudiziario collettivo dei diritti di un numero elevato di persone colpite o danneggiate in modo uguale o simile riunendo i loro interessi e le loro risorse in un’unica procedura comune (o eventual-